CouncilEurope

Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello

(STE n° 102)

Aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché a quelli dell'Unione europea, a Strasburgo, il 10 maggio 1979.

Entrata in vigore : 11 giugno 1982.

Riassunto

La Convenzione ha quale principale obiettivo di contribuire ad umanizzare ed armonizzare i metodi di macello in Europa.

Essa fissa innanzi tutto un certo numero di obblighi concernenti il trattamento degli animali nei macelli: utilizzazione di attrezzatura adeguata per lo scaricamento degli animali, divieto di brutalizzare o maltrattare gli animali, in particolare divieto del percuotimento nelle parti sensibili del corpo; riparo e cura degli animali che non devono essere abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, predisposizione dei macelli a tali scopi.

Per quel che riguarda in particolare il macello, la Convenzione prescrive che ogni animale deve essere stordito prima di essere colpito a morte. L’operazione di insensibilizzazione dei grandi animali deve essere realizzata attraverso l’uso di una particolare pistola (strumento con cui è possibile provocare una percussione o perforazione al livello cerebrale), per elettronarcosi o per esalazioni di gas. L’uso dell’ascia (mazzapicchio), del martello e della puntilla è vietato dalla Convenzione. Inoltre, i grandi animali non devono essere sospesi o impastoiati (legati) prima dello stordimento. Quando è possibile derogare a tali regole (abbattimenti rituali, abbattimenti di necessità, abbattimenti di pollame e conigli), l’abbattimento deve essere eseguito in modo da risparmiare all’animale ogni inutile sofferenza. Queste ultime disposizioni si applicano anche in caso di abbattimento di animali al di fuori dei macelli.