
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (dappresso denominata «la Convenzione»),
in considerazione della necessità impellente di ristrutturare il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione al fine di conservare e migliorare l’efficacia della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione, in primo luogo a seguito dell’aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d’Europa;
ritenendo pertanto auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di sostituire, in modo particolare, le esistenti Commissione europea e Corte europea dei diritti dell’uomo con una nuova Corte permanente;
vista la Risoluzione n. 1 adottata nel corso della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell’uomo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;
vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 6 ottobre 1992;
vista la decisione presa sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa con la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione (Articolo da 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che conferisce alla Corte europea dei diritti dell’uomo la competenza di dare pareri consultivi vengono sostituiti dal seguente titolo II della Convenzione (Articolo da 19 a 51):
" Titolo II Corte europea dei diritti dell’uomo
Articolo 19 Istituzione della Corte
Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.
Articolo 20 Numero dei giudici
La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.
Articolo 21 Condizioni per l’esercizio delle funzioni
1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.
Articolo 22 Elezione dei giudici
1. I giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall’Alta Parte contraente.
2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.
Articolo 23 Durata del mandato
1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.
2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l’Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l’Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’elezione
5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.
Articolo 24 Revoca
Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.
Articolo 25 Cancelleria e referendari
La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni ed organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. La Corte è assistita da referendari.
Articolo 26 Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria:
a) elegge, per una durata di tre anni, il suo presidente ed uno o due vice-presidenti: possono essere rieletti;
b) istituisce le sezioni per un periodo di tempo determinato;
c) elegge i presidenti delle sezioni della Corte; questi possono essere rieletti;
d) adotta il regolamento della Corte;
e) elegge il cancelliere e uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27 Comitati, sezioni e sezione allargata
1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici ed in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata; in caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, tale Stato parte designa una persona che siede in qualità di giudice.
3. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando viene rimessa alla sezione allargata una questione in virtù dell’articolo 43, nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio può sedere, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dello Stato parte interessato.
Articolo 28 Dichiarazione di irricevibilità da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.
Articolo 29 Decisioni delle sezioni sulla ricevibilità e il merito
1. Se non viene presa alcuna decisione in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34.
2. Una sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi interstatali presentati in virtù dell’articolo 33.
3. Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.
Articolo 30 Trasferimento di competenza alla sezione allargata
Se la causa pendente innanzi ad una sezione solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la soluzione di una questione può portare ad una contraddizione rispetto ad una sentenza precedentemente emessa dalla Corte, la sezione in qualsiasi momento precedente all’emissione della sua sentenza può trasferire la competenza alla sezione allargata, a meno che una delle Parti non si opponga.
Articolo 31 Poteri della sezione allargata
La sezione allargata:
a) si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell’articolo 33 o dell’articolo 34 allorquando la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell’articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell’articolo 43; e
b) esamina le richieste di parere presentate in virtù dell’articolo 47.
Articolo 32 Competenza della Corte
1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.
Articolo 33 Cause interstatali
Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un’altra Alta Parte contraente.
Articolo 34 Ricorsi individuali
La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l’esercizio effettivo di questo diritto.
Articolo 35 Criteri di ricevibilità
1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 quando:
a) è anonimo, o
b) è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.
Articolo 36 Intervento di terzi
1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un’Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.
2. Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un’Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.
Articolo 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo
1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo qualora le circostanze portino alla conclusione che:
a) il ricorrente non intenda più mantenerlo; o
b) la controversia sia stata risolta; o
c) per ogni altra ragione accertata dalla Corte, non sia più giustificato continuare l’esame del ricorso.
La Corte continua tuttavia ad esaminare il ricorso se il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo richiede.
2. La Corte può decidere di reiscrivere un ricorso nel ruolo allorquando ritenga che le circostanze lo giustifichino.
Articolo 38 Esame del caso e procedura di composizione amichevole
1. Se la Corte dichiara un ricorso ricevibile, essa:
a) effettua l’esame del caso con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede ad un’indagine, per la cui conduzione efficace gli Stati interessati forniranno tutte le agevolazioni necessarie;
b) si mette a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 lettera b è riservata.
Articolo 39 Conclusione di una composizione amichevole
In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 40 Udienze pubbliche ed accesso ai documenti
1. Le udienze sono pubbliche, a meno che la Corte non decida diversamente in circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati in archivio sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41 Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.
Articolo 42 Sentenze delle sezioni
Le sentenze delle sezioni divengono definitive conformemente alle disposizioni dell’articolo 44 paragrafo 2.
Articolo 43 Rinvio alla sezione allargata
1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.
Articolo 44 Sentenze definitive
1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
a) quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
c) quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell’articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.
Articolo 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
Articolo 46 Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
Articolo 47 Pareri
1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell’introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
Articolo 48 Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall’articolo 47.
Articolo 49 Motivazione dei pareri
1. I pareri della Corte devono essere motivati.
2. Se il parere non esprime, nella sua totalità o in parte, l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.
3. I pareri della Corte vengono trasmessi al Comitato dei Ministri.
Articolo 50 Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d’Europa.
Articolo 51 Privilegi e immunità dei giudici
I giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti dall’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo."
Articolo 2
1. Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione; l’articolo 57 della Convenzione diviene l’articolo 52 della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione vengono soppressi e gli articoli da 60 a 66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli da 53 a 59 della Convenzione.
2. Il titolo I della Convenzione si intitola "Diritti e libertà" ed il nuovo titolo III della Convenzione "Disposizioni diverse". Le rubriche che figurano nell’allegato al presente Protocollo sono state attribuite agli articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.
3. Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, le "salvo quanto previsto al paragrafo 4 del presente articolo" vengono inserite dopo le parole «si applicherà»; al paragrafo 4, le parole «Commissione» e «conformemente all’articolo 25 della presente Convenzione» sono rispettivamente sostituite dalle parole "Corte" e " come previsto dall’articolo 34 della Convenzione". Nel nuovo articolo 58 paragrafo 4, le parole «l’Articolo 63» sono sostituite dalle parole "all’articolo 56".
4. Il Protocollo addizionale alla Convenzione è emendato nel seguente modo:
a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo; e
b) all’articolo 4, ultima frase, le parole «dell’Articolo 63» sono sostituite con le parole «dell’Articolo 56».
5. Il Protocollo n. 4 è emendato nel seguente modo:
a) gli articoli sono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo;
b) all’articolo 5 paragrafo 3, le parole «dell’Articolo 64» sono sostituite dalle parole «dell’Articolo 56»; un nuovo paragrafo 5 viene aggiunto e si legge come segue:
«Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne tutti o ciascuno degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo»; e
c) il paragrafo 2 dell’articolo 6 è soppresso.
6. Il Protocollo n. 6 è emendato nel seguente modo:
a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo; e
b) all’articolo 4, le parole «in virtù dell’Articolo 64» sono sostituite dalle "ai sensi dell’articolo 57".
7. Il Protocollo n. 7 è emendato nel seguente modo:
a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo;
b) all’articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell’Articolo 63» sono sostituite dalle parole "dell’articolo 56"; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:
"6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo."
c) il paragrafo 2 dell’articolo 7 viene soppresso.
8. Il Protocollo n. 9 è abrogato.
Articolo 3
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 4
Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. L’elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all’istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.
Articolo 5
1. Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
2. I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell’arco dell’anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi alla Corte che provvederà ad esaminarli, quali ricorsi ricevibili conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
4. Per i ricorsi per i quali la Commissione, successivamente all’entrata in vigore del presente Protocollo, ha adottato un rapporto conformemente al vecchio articolo 31 della Convenzione, il rapporto viene trasmesso alle Parti, che non hanno la facoltà di pubblicarlo. Conformemente alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una causa può essere rimessa alla Corte. Il collegio della sezione allargata stabilisce se una delle sezioni o la sezione allargata deve pronunciarsi sulla causa. Se una sezione si pronuncia sulla causa, la sua decisione è definitiva. Le cause che non sono rimesse alla Corte vengono esaminate dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente alle disposizioni del vecchio articolo 32 della Convenzione.
5. Le cause pendenti davanti alla Corte non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono trasmesse alla sezione allargata della Corte che le esamina conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
6. Le cause pendenti davanti al Comitato dei Ministri non ancora decise in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono definite dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente con tale articolo.
Articolo 6
Nel caso in cui un’Alta Parte contraente abbia riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte mediante la dichiarazione prevista dai vecchi articoli 25 o 46 della Convenzione limitatamente alle questioni sorte successivamente o basate su fatti che si sono verificati dopo una tale dichiarazione, tale restrizione rimane valida per la giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 7
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all’articolo 4; e
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, l’11 maggio 1994, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Rubriche degli articoli da inserire nel testo della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei suoi protocolli
Articolo 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Articolo 2 Diritto alla vita
Articolo 3 Divieto di tortura
Articolo 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati
Articolo 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza
Articolo 6 Diritto ad un processo equo
Articolo 7 Nessuna pena senza legge
Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Articolo 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 10 Libertà di espressione
Articolo 11 Libertà di riunione ed associazione
Articolo 12 Diritto al matrimonio
Articolo 13 Diritto ad un ricorso effettivo
Articolo 14 Divieto di discriminazione
Articolo 15 Deroga in caso di emergenze
Articolo 16 Restrizione all’attività politica degli stranieri
Articolo 17 Divieto dell’abuso di diritto
Articolo 18 Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti
[...] 1
Articolo 52 Richieste del Segretario generale
Articolo 53 Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Articolo 54 Poteri del Comitato dei Ministri
Articolo 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Articolo 56 Applicazione territoriale
Articolo 57 Riserve
Articolo 58 Denuncia
Articolo 59 Firma e ratifica
Protocollo addizionale
Articolo 1 Tutela della proprietà
Articolo 2 Diritto all’educazione
Articolo 3 Diritto a libere elezioni
Articolo 4 Applicazione territoriale
Articolo 5 Rapporti con la Convenzione
Articolo 6 Firma e ratifica
Protocollo n. 4
Articolo 1 Divieto di pena detentiva per inadempimento di obbligazioni contrattuali
Articolo 2 Libertà di circolazione
Articolo 3 Divieto di espulsione di cittadini
Articolo 4 Divieto di espulsione collettiva di stranieri
Articolo 5 Applicazione territoriale
Articolo 6 Rapporti con la Convenzione
Articolo 7 Firma e ratifica
Protocollo n. 6
Articolo 1 Abolizione della pena di morte
Articolo 2 Pena di morte in tempo di guerra
Articolo 3 Divieto di deroghe
Articolo 4 Divieto di riserve
Articolo 5 Applicazione territoriale
Articolo 6 Rapporti con la Convenzione
Articolo 7 Firma e ratifica
Articolo 8 Entrata in vigore
Articolo 9 Funzioni del depositario
Protocollo n. 7
Articolo 1 Garanzie processuali in ordine all’espulsione di stranieri
Articolo 2 Diritto di ricorso in materia penale
Articolo 3 Indennizzo per detenzione iniqua
Articolo 4 Ne bis in idem
Articolo 5 Eguaglianza tra coniugi
Articolo 6 Applicazione territoriale
Articolo 7 Rapporti con la Convenzione
Articolo 8 Firma e ratifica
Articolo 9 Entrata in vigore
Articolo 10 Funzioni del depositario