
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa,
firmatari del presente Protocollo addizionale,
Vista la Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, qui di seguito chiamata la «Convenzione», aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa a Parigi il 13 dicembre 1968 e che prevede norme comuni per evitare ogni sofferenza agli animali trasportati;
Considerato che è importante che la CEE divenga Parte contraente di detto strumento, tenuto conto della sua competenza nelle materie oggetto della Convenzione;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
L’articolo 48 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo:
"4. La Comunità economica europea può diventare Parte Contraente alla presente Convenzione con la firma di quest’ultima. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti della Comunità sei mesi dopo la data della sua firma."
Articolo 2
All’articolo 52 della Convenzione, le parole «ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione» vengono sostituite dalle parole « a qualsiasi Parte Contraente non membro del Consiglio ».
Articolo 3
L’articolo 47 paragrafo 2 della Convenzione viene completato dal comma seguente:
"In caso di controversia tra due Parti Contraenti di cui una è Stato membro della Comunità economica europea, anch’essa Parte Contraente, l’altra Parte Contraente invierà la richiesta di arbitrato sia a detto Stato membro che alla Comunità, che gli notificheranno congiuntamente, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunità, oppure lo Stato membro e la Comunità si costituiscono parti alla controversia. In mancanza di detta notifica entro i termini stabiliti, lo Stato membro e la Comunità verranno considerati come una sola parte alla controversia per l’applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscono insieme parte alla controversia."
Articolo 4
1. Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione e che possono diventare Parti al Protocollo addizionale mediante:
a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o
b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono aderire anche al presente Protocollo addizionale.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 5
Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore quando tutte le Parti contraenti alla Convenzione saranno diventate Parti al Protocollo addizionale conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
Articolo 6
Dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo addizionale sarà parte integrante della Convenzione. A partire da detta data nessuno Stato potrà diventare Parte contraente alla Convenzione senza diventare allo stesso tempo Parte contraente al Protocollo addizionale.
Articolo 7
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Commissione della Comunità economica europea:
a) ogni firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) ogni firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di adesione;
d) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo addizionale in conformità al suo articolo 5.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 1979, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia conforme ad ogni Stato firmatario e aderente.