
Convenzione | Protocollo No. 2
No. 3 (English) | No. 4 (English)
Explanatory Report
English
Traduzioni
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,
viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 (in seguito denominata «la Convenzione»), segnatamente gli articoli 3 e 9;
considerato che è auspicabile completare questi articoli al fine di rinforzare la protezione della collettività umana e degli individui,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I
Articolo 1
Per l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione non saranno considerati reati politici:
a. i crimini contro l’umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
b. e infrazioni previste negli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra;
c. ogni simile violazione delle leggi belliche applicabili al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo e delle consuetudini belliche esistenti in tale momento, che non siano già contemplate dalle citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra.
Titolo II
Articolo 2
L’articolo 9 della Convenzione è completato dal testo seguente, che viene a formare i paragrafi 2, 3 e 4 di detta disposizione, mentre il paragrafo 1 è costituito dal suo testo originale:
"2. L’estradizione di un individuo contro il quale è stata pronunciata una sentenza definitiva in uno Stato terzo, Parte Contraente della Convenzione, per il fatto o i fatti in merito ai quali la domanda è presentata, non sarà consentita:
a. quando detta sentenza è di assoluzione;
b. quando la pena privativa di libertà o un’altra misura inflitta:
i. è stata subita completamente;
ii. è stata oggetto di una grazia o di un’amnistia, nella sua totalità o limitatamente alla parte non eseguita;
c. quando il giudice ha costatato la colpevolezza dell’autore del reato senza pronunciare una sanzione.
3. Nei casi previsti nel paragrafo 2, l’estradizione potrà tuttavia essere consentita:
a. se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso contro una persona, un’istituzione o un bene che nello Stato richiedente riveste un carattere pubblico;
b. se la persona contro la quale è stata pronunciata la sentenza rivestiva essa stessa un carattere pubblico nello Stato richiedente;
c. se il fatto che ha dato luogo alla sentenza è stato commesso, totalmente o in parte, sul territorio dello Stato richiedente o in un luogo assimilato al suo territorio.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l’applicazione di disposizioni nazionali più estese concernenti l’effetto ne bis in idem conferito alle decisioni giudiziarie pronunciate all’estero."
Titolo III
Articolo 3
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Il Protocollo entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del terzo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
3. Esso entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà ulteriormente, 90 giorni dopo la data di deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.
4. Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione.
Articolo 4
1. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo che questo sia entrato in vigore.
2. L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che produrrà effetto 90 giorni dopo la data del suo deposito.
Articolo 5
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali il presente Protocollo si applicherà.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, come pure ad ogni ulteriore momento, estendere l’applicazione del presente Protocollo, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per conto del quale è autorizzato a sottoscrivere impegni.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in detta dichiarazione, secondo le modalità stabilite nell’articolo 8 del presente Protocollo.
Articolo 6
1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che non accetta l’uno o l’altro dei Titoli I o II.
2. Ogni Parte Contraente può ritirare una dichiarazione da essa formulata in virtù del paragrafo precedente, mediante una dichiarazione, trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.
3. Nessuna riserva è ammessa sulle disposizioni del presente Protocollo.
Articolo 7
Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d’Europa sarà tenuto al corrente dell’esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall’esecuzione del presente Protocollo.
Articolo 8
1. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunziare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denunzia produrrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.
3. La denunzia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.
Articolo 9
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla Convenzione:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 3;
d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 e ogni ritiro di una tale dichiarazione;
e. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6;
f. il ritiro di ogni dichiarazione effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 6;
g. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 e la data alla quale la denunzia produrrà effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 15 ottobre 1975, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certificata conforme a ognuno degli Stati firmatari e aderenti.