
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che il Consiglio d’Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri,
convinti che l’istituzione di un sistema di cooperazione internazionale, inteso a facilitare alle autorità giudiziarie lo scambio d’informazioni sul diritto estero, contribuirebbe a conseguire tale scopo,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Campo d’applicazione
1. Le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l’organizzazione giudiziaria.
2. Due o più Parti Contraenti possono tuttavia convenire di allargare, per quanto le concerne, il campo d’applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo dell’accordo così convenuto dev’essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 2 Organi nazionali di collegamento
1. Per l’applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte Contraente istituisce o designa un organo unico (appresso: «organo di ricezione»), incaricato di:
a. ricevere le domande d’informazione, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 1, provenienti da un’altra Parte Contraente;
b. soddisfare tali domande, conformemente all’articolo 6.
Tale organo dev’essere un servizio ministeriale o un altro ente statale.
2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà d’istituire o designare uno o più organi (appresso: «organi di trasmissione»), incaricati di ricevere le domande d’informazione, provenienti dalle sue autorità giudiziarie, e di trasmetterle al competente organo di ricezione straniero. Il compito dell’organo di trasmissione può essere affidato all’organo di ricezione.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la denominazione e l’indirizzo del proprio organo di ricezione e, ove occorra, del suo o dei suoi organi di trasmissione.
Articolo 3 Autorità abilitate a formulare la domanda d’informazione
1. La domanda d’informazione deve sempre emanare da un’autorità giudiziaria, anche se non è stata formulata da quest’ultima. Essa può essere presentata solo se l’azione è già stata promossa.
2. Qualsiasi Parte Contraente, se non ha istituito o designato organi di trasmissione, può indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, quale delle sue autorità è considerata autorità giudiziaria secondo il paragrafo precedente.
3. Due o più Parti Contraenti possono convenire di allargare, per quanto le concerne, l’applicazione della presente Convenzione alle domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie. Il tenore dell’accordo così convenuto va comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 4 Contenuto della domanda d’informazione
1. La domanda d’informazione deve indicare l’autorità giudiziaria da cui emana come anche la natura della questione. Essa deve precisare, nel modo possibilmente più esatto, i punti riguardo ai quali è chiesta l’informazione sul diritto dello Stato richiesto e, nel caso in cui sussistano parecchi sistemi giuridici in detto Stato, il sistema circa il quale è chiesta l’informazione.
2. La domanda dev’essere corredata di un esposto sui fatti, necessario tanto per una buona comprensione, quanto per la formulazione di una risposta esatta; nella misura in cui si rivelino necessarie per definire maggiormente la portata della domanda, possono essere allegate copie di atti.
3. La domanda può concernere, a titolo completivo, punti riguardanti settori diversi da quelli menzionati nell’articolo 1 paragrafo 1, qualora siano vincolati ai punti principali della domanda.
4. La domanda, ove non sia formulata da un’autorità giudiziaria, deve essere corredata della decisione d’autorizzazione di quest’ultima autorità.
Articolo 5 Trasmissione della domanda d’informazione
La domanda d’informazione dev’essere presentata direttamente all’organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione oppure, mancando tale organo, dall’autorità giudiziaria da cui essa emana.
Articolo 6 Autorità abilitate a rispondere
1. L’organo di ricezione cui è presentata una domanda d’informazione può, sia formulare direttamente la risposta, sia trasmettere la domanda a un altro ente statale o ufficiale onde formuli la risposta.
2. L’organo di ricezione, in casi appropriati o per motivi d’ordine amministrativo, può trasmettere la domanda a un organismo privato o a un giurista qualificato, incaricato di formulare la risposta.
3. Qualora l’applicazione del paragrafo precedente può cagionare spese, l’organo di ricezione, prima di eseguire la trasmissione menzionata in detto paragrafo, indica, all’autorità da cui emana la domanda, l’organismo privato oppure il o i giuristi cui verrà trasmessa la domanda; in tale caso, esso le comunica, con la maggior precisione possibile, l’ammontare delle spese previste, chiedendo il suo consenso.
Articolo 7 Contenuto della risposta
Lo scopo della risposta è quello di fornire informazioni, oggettive ed imparziali, sul diritto dello Stato richiesto all’autorità da cui emana la domanda. Essa deve comprendere, secondo il caso, la fornitura di testi legislativi e normativi nonché di decisioni della giurisprudenza. Essa va corredata, nella misura reputata necessaria per una buona informazione del richiedente, di documenti completivi, come estratti d’opere dottrinali e lavori preparatori e, eventualmente, di commenti completivi.
Articolo 8 Effetti della risposta
Le informazioni contenute nella risposta non vincolano l’autorità giudiziaria da cui emana la domanda.
Articolo 9 Comunicazione della risposta
La risposta è inviata dall’organo di ricezione all’organo di trasmissione, se la domanda è stata trasmessa da quest’ultimo, o all’autorità giudiziaria, se quest’ultima l’ha adito direttamente.
Articolo 10 Obbligo di rispondere
1. L’organo di ricezione cui è stata presentata una domanda d’informazione deve soddisfarla, con riserva delle disposizioni dell’articolo 11, conformemente alle norme dell’articolo 6.
2. Qualora la risposta non sia formulata dall’organo di ricezione stesso, quest’ultimo è segnatamente tenuto a provvedere affinché la risposta sia fornita conformemente all’articolo 12.
Articolo 11 Deroghe all’obbligo di rispondere
Lo Stato richiesto può rifiutare di soddisfare la domanda d’informazione qualora i suoi interessi siano lesi dalla vertenza a cagione della quale è stata formulata la domanda oppure qualora reputi che la risposta sarebbe di natura tale da compromettere la sua sovranità o la sua sicurezza.
Articolo 12 Termine della risposta
La risposta a una domanda d’informazione deve essere fornita nel termine possibilmente più breve. Nondimeno, se l’elaborazione della risposta esige un lungo termine, l’organo di ricezione ne informa l’autorità straniera che l’ha adito, indicando, se possibile, la data in cui la risposta potrà essere probabilmente comunicata.
Articolo 13 Informazioni completive
1. L’organo di ricezione, come anche l’organo o la persona che quest’ultimo, conformemente all’articolo 6, ha incaricato di rispondere, può chiedere all’autorità da cui emana la domanda, le informazioni completive che reputa necessarie per l’elaborazione della risposta.
2. La domanda d’informazioni completive va trasmessa all’organo di ricezione, conformemente alla procedura di comunicazione della risposta, prevista all’articolo 9.
Articolo 14 Lingue
1. La domanda d’informazione e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua o in una lingua ufficiale dello Stato richiesto oppure corredati di una traduzione in detta lingua. La risposta va invece redatta nella lingua dello Stato richiesto.
2. Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.
Articolo 15 Spese
1. La risposta non può provocare il rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle previste nel paragrafo 3 dell’articolo 6, addossate allo Stato da cui emana la domanda.
2. Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.
Articolo 16 Stati federali
In uno Stato federale, le funzioni esercitate dall’organo di ricezione, diverse da quelle previste all’alinea a del paragrafo 1 dell’articolo 2, possono essere attribuite ad altri organi statali, per motivi di natura costituzionale.
Articolo 17 Entrata in vigore della Convenzione
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o d’accettazione.
3. Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.
Articolo 18 Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d’Europa
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.
Articolo 19 Applicazione territoriale della Convenzione
1. Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell’articolo 20 della presente Convenzione.
Articolo 20 Durata della Convenzione e disdetta
1. La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
2. Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 21 Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d’Europa
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
a. ogni firma;
b. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d’accettazione o di adesione;
c. qualsiasi data d’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all’articolo 17;
d. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle norme del paragrafo 2 dell’articolo 1, del paragrafo 3 dell’articolo 2, del paragrafo 2 dell’articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 19;
e. qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 e la data in cui avrà effetto la disdetta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Londra, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.