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Protocollo addizionale alla Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana

(STE n° 186)

Aperto alla firma dei Firmatari del Trattato STE 164, a Strasburgo, il 24 gennaio 2002.

Entrata in vigore : 1° Maggio 2006.

Riassunto

Il Protocollo applica i principi stabiliti nella Convenzione sulla biomedicina al campo del trapianto di organi. La Convenzione mira a tutelare la dignità e l’integrità della persona umana, e i diritti e libertà fondamentali, alla luce dei progressi scientifici e medici. Il Protocollo Addizionale contiene dei principi generali e delle disposizioni specifiche relative al trapianto di organi e di tessuti umani a scopi terapeutici.

I principi generali enunciati nel Protocollo riguardano l’equo accesso per i pazienti ai servizi di trapianto, norme trasparenti per l’attribuzione degli organi, standard sanitari e di sicurezza, il divieto per i donatori di agire a scopo di lucro e l’obbligo di un’informazione adeguata per i donatori, per le persone cui vengono trapiantati gli organi, come pure per gli operatori sanitari e per il pubblico. Le disposizioni specifiche riguardano il prelievo di organi da persone viventi o decedute, l’uso che viene fatto di tali organi e tessuti prelevati, il divieto di trasformarlo in fonte di lucro, la riservatezza e le sanzioni e i risarcimenti.