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Convenzione europea relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo

(STE n° 183)

Aperta alla firma degli Stati membri, degli altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea e dell'Unione europea, e all'adesione degli altri Stati non membri, a Strasburgo, il 8 novembre 2001.

Entrata in vigore : 1° Gennaio 2008.

Riassunto

La Convenzione rientra nel quadro delle attività del Consiglio d’Europa finalizzate alla cooperazione culturale, nel cui ambito è sempre stato rilevante l’interesse di promuovere il cinema europeo. Va a completare la Convenzione europea sulla co-produzione cinematografica (2 ottobre 1982), la risoluzione del 1987 sull’anno europeo del cinema, la raccomandazione del 1987 sulla distribuzione cinematografica in Europa e la risoluzione del 1988 relativa all’istituzione del Fondo Eurimages. Il principio fondamentale della Convenzione e del suo Protocollo è l’obbligo legale del deposito di qualsiasi materiale di immagini in movimento prodotto o co-prodotto e reso disponibile al pubblico in ogni Stato firmatario. Tale disposizione relativa al deposito non implica unicamente l’obbligo di depositare una copia in un archivio ufficiale, ma ugualmente di curare il materiale e provvedere alla sua conservazione. Inoltre, il materiale deve poter essere consultato per scopi universitari o di ricerca, fatte salve le norme internazionali o nazionali sul copyright.

La Convenzione e il suo Protocollo sono i primi strumenti internazionali vincolanti in materia. Introducono il concetto dell’archiviazione sistematica di opere audiovisive in archivi cinematografici, dove possono venir utilizzate le più recenti tecnologie di conservazione e di restauro per prevenirne il deterioramento sul lungo periodo, utilizzando i progressi della tecnologia a favore dell’arte, per preservare la memoria del passato per le generazioni future.