
Il testo migliorerà la protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, apportando modifiche alla Convenzione originale del 1981 in due settori. In primo luogo, prevede l’istituzione di autorità nazionali di controllo, responsabili di garantire il rispetto delle leggi o delle norme adottate conformemente alla Convenzione in materia di protezione dei dati a carattere personale e del flusso dei dati oltre le frontiere. La seconda modifica riguarda i flussi transfrontalieri di dati verso paesi terzi. I dati possono essere trasferiti unicamente se lo Stato o l’organizzazione internazionale che li ricevono sono in grado di garantire un livello adeguato di protezione.