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Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

(STE n° 177)

Aperta alla firma degli Stati membri firmatari del Trattato STE 5, a Roma, il 4 novembre 2000.

Entrata in vigore : 10 Ratifiche.

Riassunto

Il Protocollo N° 12 prevede un divieto generale della discriminazione. La disposizione attuale della Convenzione in merito alla non discriminazione (Articolo 14) è di natura limitata, poiché vieta unicamente la discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione. Il nuovo Protocollo elimina tale restrizione e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica.