
Il Protocollo N° 12 prevede un divieto generale della discriminazione. La disposizione attuale della Convenzione in merito alla non discriminazione (Articolo 14) è di natura limitata, poiché vieta unicamente la discriminazione nel godimento di uno qualsiasi dei diritti garantiti dalla Convenzione. Il nuovo Protocollo elimina tale restrizione e garantisce che nessuno possa subire discriminazioni per nessuna ragione da parte di nessuna autorità pubblica.