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Accordo sul traffico illecito via mare, che applica l’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

(STE n° 156)

Aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che abbiano già consentito ad essere vincolate alla Convenzione di Vienna, a Strasburgo, il 31 gennaio 1995.

Entrata in vigore : 1° maggio 2000.

Riassunto

Tale accordo si basa sull’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope di Vienna del 20 dicembre 1988. Esso pone le basi per una cooperazione internazionale tra le Parti, individua le competenze, le procedure, le misure autorizzate, la responsabilità dell’esecuzione del sequestro nonché tutte le altre disposizioni necessarie.