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Protocollo n° 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

(STE n° 117)

Aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa qui hanno ratificatp la Convenzione, a Strasburgo, il 22 novembre 1984.

Entrata in vigore : 1° novembre 1988.

Riassunto

Il Protocollo no. 7 riconosce taluni diritti non ancora garantiti né dalla Convenzione (STE no. 5) né dai precedenti protocolli (STE nos 9, 46 et 114) :

– il diritto a delle garanzie procedurali in caso di espulsione di uno straniero dal territorio di uno Stato;
– il diritto di una persona condannata al riesame della condanna o della pena da una giurisdizione superiore;
– il diritto ad un indennizzo in caso di errore giudiziario;
– il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente per una reato per il quale si sia già stati condannati o prosciolti ("ne bis in idem");
– l’uguaglianza dei diritti e delle responsabilità degli sposi.