
Il Protocollo no. 7 riconosce taluni diritti non ancora garantiti né dalla Convenzione (STE no. 5) né dai precedenti protocolli (STE nos 9, 46 et 114) :
il diritto a delle garanzie procedurali in caso di espulsione di uno straniero dal territorio di uno Stato;
il diritto di una persona condannata al riesame della condanna o della pena da una giurisdizione superiore;
il diritto ad un indennizzo in caso di errore giudiziario;
il diritto a non essere perseguito o condannato penalmente per una reato per il
quale si sia già stati condannati o prosciolti ("ne bis in idem");
l’uguaglianza dei diritti e delle responsabilità degli sposi.