
La Convenzione ha quale scopo principale di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate permettendo ad una straniero privato della libertà in seguito a reato penale di scontare la pena nel suo paese d’origine. Sono presenti anche considerazioni di carattere umanitario, laddove si considera che le difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche e a mancanza di contatti con i propri familiari possono avere effetti nefasti sul comportamento dei detenuti stranieri.
Un trasferimento può essere domandato sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell’esecuzione).Esso è subordinato al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato.
La Convenzione individua anche la procedura per l’esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Quale che sia la procedura scelta dallo Stato di esecuzione, una sanzione privativa della libertà non può mai essere convertita in una sanzione pecuniaria ed il periodo di privazione della libertà già subito dalla persona condannata deve essere presa in considerazione dallo Stato di esecuzione. La pena o la misura applicata non deve, né per sua natura, né per sua durata, essere più severa di quella pronunciata dallo Stato di condanna.