
Tale Convenzione tende ad assicurare la conservazione della flora e della fauna selvaggia e dei loro habitat naturali. Particolare attenzione è data dalla Convenzione alle specie (anche migratrici) in pericolo di estinzione e vulnerabili indicate negli allegati.
Le Parti s’impegnano a prendere ogni misura utile per la conservazione della flora e della fauna selvaggia, misure di cui si dovrebbe tenere conto al momento dell’elaborazione della politica nazionale di pianificazione e sviluppo, nonché nella lotta all’inquinamento. Le Parti incoraggiano l’educazione e la diffusione delle informazioni generali sulla necessità di conservare il patrimonio naturale selvatico.
E’ istituito un Comitato permanente, costituito dai rappresentanti delle Parti, con il compito principale di controllare che le disposizioni della Convenzione siano adeguate all’evolversi dei bisogni della vita selvaggia. A tale fine il Comitato permanente è in particolare competente a indirizzare raccomandazioni alle Parti ed ad emendare gli allegati alla Convenzione, in cui sono indicate le specie protette.