
La Convenzione tende ad istituire un sistema semplice e flessibile di controllo dei movimenti transfrontalieri delle armi da fuoco. Essa s'applica tanto nel caso in cui un'arma da fuoco situata sul territorio di una Parte è venduta, trasferita, od in qualunque altro modo ceduta ad una persona residente in un altro Paese parte tanto nel caso in cui un’arma è trasferita in modo permanente in un’atra Parte senza che si sia avuto cambio di detentore.
La Convenzione permette di scegliere tra due metodi di controllo:
1. il sistema di « notificazione » obbliga la Parte in cui l'arma si trovava originariamente a notificare la transazione di vendita (di trasferimento o di cessione) dell’arma da fuoco alla Parte di residenza della persona alla quale l’arma in questione è stata venduta, trasferita o ceduta;
2. il sistema della « doppia autorizzazione » per cui la transazione può avvenire solo se vi è un previo Accordo della Parti interessate.
Le Parti s’impegnano anche ad una mutua assistenza per la repressione del traffico illecito e per la ricerca e scoperta di armi da fuoco trasferite da uno Stato ad un altro.