
Questo Protocollo aggiuntivo completa le previsioni contenute nella Convenzione (STE no. 30). Esso fa venire meno la possibilità di rifiutare l’assistenza giudiziaria per i reati fiscali ed estende la cooperazione internazionale alla notificazione degli atti concernenti l’esecuzione di una pena e di misure analoghe (sospensione di una pena, liberazione condizionale, rinvio dell’inizio dell’esecuzione della pena o interruzione della sua esecuzione). Infine prevede ulteriori disposizioni in materia di scambio di informazioni sui casellari giudiziari.