
Ai sensi di tale Convenzione, la Parte che ha preso una misura definitiva per limitare il diritto di guidare di chi abbia commesso un’infrazione stradale ne dà immediato avviso alla parte che ha rilasciato il permesso di condurre nonché alla parte sul cui territorio l’autore dell’infrazione risiede abitualmente. Di conseguenza, la Parte cui una tale decisione è stata comunicata può pronunciare, conformemente alle proprie previsioni legislative in materia, la perdita del diritto di guidare.