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Convenzione europea di Sicurezza sociale

(STE n° 78)

Aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, a Parigi, il 14 dicembre 1972.

Entrata in vigore : 1° marzo 1977.

Riassunto

La Convenzione europea di sicurezza sociale si fonda sui quattro principi fondamentali di diritto internazionale della sicurezza sociale, vale a dire: l’uguaglianza di trattamento, l’unicità della legislazione applicabile, la conservazione dei diritti quesiti ed il riconoscimento delle prestazioni all’estero.

Le seguenti parti della Convenzione sono immediatamente applicabili :

– le disposizioni generali concernenti in particolare la delimitazione del campo di applicazione materiale e personale della Convenzione nonché i principi fondamentali dell’eguaglianza di trattamento e del mantenimento dei diritti quesiti;

– le disposizioni che determinano la legislazione applicabile;

– le disposizioni relative alla cumulo dei periodi richiesti per il conseguimento del diritto ed il calcolo delle prestazioni in tutti i rami coperti dalla Convenzione;

– le disposizioni speciali relative alle pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità ed al risarcimento degli incidenti di lavoro e delle malattie professionali, oltre che

– ulteriori varie disposizioni, e le disposizioni transitorie e finali.

L'applicazione delle disposizioni speciali in materia di malattie, maternità, disoccupazione e prestazioni familiari, con esclusione di quelle concernenti il cumulo dei periodi, è condizionata alla conclusione di ulteriori Accordi bi- o multilaterali tra le Parti.

La Convenzione si applica ad ogni legislazione in materia di sicurezza sociale che riguarda:

a   le prestazioni di malattia e di maternità;
b   le prestazioni di invalidità;
c   ile prestazioni di vecchiaia;
d   le prestazioni ai superstiti;
e   le prestazioni in caso di incidente di lavoro e di malattie professionali;
f   le sovvenzioni in caso di morte;
g   i sussidi di disoccupazione;
h   le prestazione familiari.

La Convenzione si applica a tutte le persone cittadine di una delle Parti – ed anche ai rifugiati ed agli apolidi residenti sul territorio di una Parte – e che sono, o sono stati soggetti alla legislazione di una o più Parti, nonché ai loro familiari ed a chi loro sopravvive. Le previsioni della Convenzione si applicano anche nei confronti di coloro che sono sopravvissuti a persone che, senza avere la nazionalità di una Parte, erano soggetti alla legislazione di uno o più Parti, a condizione che essi siano cittadini di una Parte.

L'Accordo complementare (STE n° 78A) contiene le disposizioni necessarie all’applicazione delle norme della Convenzione che sono direttamente applicabili. Esso regolamenta, tra l’altro, le relazioni tra le istituzioni di sicurezza sociale e le procedure da seguire per la liquidazione e il servizio delle prestazioni dovute in conformità alla Convenzione. Esso funge anche da guida per quelle disposizioni della Convenzione che sono applicabili solo dopo la conclusione di Accordi bilaterali.