
Tale Convenzione consente al testatore di registrare un testamento non soltanto presso l’autorità del luogo in cui risiede, ma anche presso autorità di un’altra Parte della Convenzione. Questa prevede la creazione, in ciascuna Parte, di uno o più enti per la registrazione dei testamenti previsti dalla Convenzione. Tali enti forniranno alle persone interessate, dopo la morte del tastatore, le informazioni sul testamento che quello aveva depositato. Ciascuna Parte individua un ente centrale incaricato di agevolare la cooperazione internazionale in tale materia.