
Con questa Convenzione, le Parti, quando, nel corso di una procedura giudiziaria, si pongono problemi di diritto straniero, si impegnano a fornire, alle autorità delle altre Parti le informazioni concernenti il loro diritto sostanziale e processuale in materia civile e commerciale nonché le informazioni relative al loro sistema giudiziario.
Ciascuna parte si impegna ad indicare due organi : uno denominato « organo di ricezione », incaricato di ricevere le richieste di informazioni provenienti da un’altra Parte e di dare seguito a tale richiesta, e l’altro denominato « organo di trasmissione » con l’incarico di ricevere le richieste di informazione provenienti dalle proprio autorità giudiziarie e di trasmetterle all’organo di ricezione straniero competente. La denominazione e l’indirizzo di tali organi sono comunicati dal Segretariato Generale del Consiglio d’Europa alle Parti.