
Tale Convenzione tende a fronteggiare l’aumento della circolazione dei veicoli tra le Parti ed il pericolo costituito dalla violazione delle regole a protezione degli utenti delle strade. Essa fissa un quadro di cooperazione tra le Parti per una più efficace repressione delle infrazioni stradali commesse sui rispettivi territori.
La Convenzione deroga al principio di territorialità e consente alla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa di scegliere se perseguire il conducente o se domandare allo Stato di residenza dell’autore di provvedere alla repressione dell’infrazione.
Un elenco di infrazioni alle quali si applica la Convenzione è contenuto nell’Allegato 1, denominato « Fondo comune di infrazioni stradali ».