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Protocollo n° 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della Libertà fondamentali, che riconosce ulteriori diritti e libertà fondamentali rispetto a quelli già garantiti dalla Convenzione e dal primo Protocollo addizionale alla Convenzione

(STE n° 46)

Aperto alla firma dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione, a Strasburgo, il 16 settembre 1963.

Entrata in vigore : 2 maggio 1968.

Riassunto

Il Protocollo no 4 riconosce taluni diritti non ancora compresi nei testi precedenti (STE Nos. 5 et 9): divieto di privazione della libertà per non adempimento di un obbligo contrattuale, diritto di libertà di circolazione e di scelta della propria residenza, divieto di espulsione di un cittadino, divieto di espulsione collettiva di stranieri.