
L'Accordo consente alle Parti che dispongono di riserve sufficienti ai loro bisogni di mettere i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni a disposizione di altre Parti che ne hanno un bisogno urgente, senza alcun compenso che quello necessario al rimborso delle spese di raccolta, di preparazione e di trasporto di queste sostanze nonché, se ve ne sono, delle spese di acquisto delle stesse.
Il Protocollo aggiuntivo (STE n° 111) consente all'Unione europea di diventare parte dell’Accordo firmando lo stesso.