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Accordo europeo per la protezione delle emissioni televisive

(STE n° 34)

Aperto alla firma dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, il 22 giugno 1960.

Entrata in vigore : 1° luglio 1961.

Riassunto

L'Accordo dà agli enti televisivi delle Parti la facoltà di autorizzare o di vietare, su tutto il territorio degli Stati Parti dell’accordo, la radiodiffusione, la distribuzione via cavo, le registrazioni audiovisive ed altre forme di utilizzazione delle loro emissioni. Le Parti possono sottomettere le utilizzazioni protette a delle riserve determinate ; in particolare possono escludere interamente la protezione della distribuzione via cavo.

Lo scopo dei Protocolli all’Accordo (STE nos. 54, 81 et 113) era di prorogare la data entro la quale gli Stati, che non erano parti della Convenzione di Roma, avrebbero potuto aderire alla detta Convenzione. Il comma 2 dell’articolo 13, così come modificato da ultimo dal Protocollo aggiuntivo (STE no. 113), così statuisce:

«.. a partire dal 1° gennaio 1990, nessuno Stato potrà rimanere o divenire parte del presente Accordo salvo che esso non sia Parte anche della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, dei produttori di fonogrammi e delle organizzazione di radiodiffusione, firmato a Roma il 26 ottobre 1961.»