CouncilEurope

Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari

(STE n° 33)

Aperto alla firma dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, il 28 aprile 1960.

Entrata in vigore : 29 luglio 1960.

Riassunto

L'Accordo tende a permettere ai Paesi che ne hanno un urgente bisogno di ottenere il materiale necessario in franchigia doganale per un periodo rinnovabile di sei mesi, in particolare dei polmoni d’acciaio in caso di epidemia o catastrofe. Questo accordo completa le misure prese dall’OMS e la Croce Rossa.

Il Protocollo addizionale (STE n° 110) consente all'Unione europea di divenire Parte dell’accordo, firmando il protocollo.