
La Convenzione si applica solo ai titoli di studio rilasciati in seguito ad un corso di studi universitari. Essa non riguarda pertanto esami intermedi, come quelli che possono svolgersi alla fine di un anno.
Il titolare di una laurea o diploma attestante gli studi presso un’università di una delle Parti della Convenzione, può seguire degli studi universitari ulteriori (generalmente un corso postlaurea) in ogni altra Parte, alle stesse condizioni previste per i cittadini di quello Stato aventi qualifiche della "stessa natura". Inoltre, il titolare di una laurea o diploma conferito da una delle Parti può usare il titolo accademico corrispondente, con l’indicazione della sua provenienza, in ogni altra Parte.
Se i requisiti richiesti dal il Paese di origine ed il Paese in cui si intende proseguire gli studi sono differenti, il riconoscimento del titolo di studio straniero può essere subordinato al superamento di un esame complementare, in una lingua o in un settore particolare.