
Ai sensi della Convenzione, le Parti decidono di accordarsi la massima assistenza giudiziaria reciproca, nella raccolta delle prove, nell’audizione dei testimoni, di periti e degli indagati, etc.
La Convenzione indica le regole concernenti l’esecuzione da parte delle autorità di una Parte (Parte richiesta) delle commissioni rogatorie tendenti a porre in essere taluni atti di indagine (audizione di testimoni, di periti o di persone indagate, consegna di atti della procedura o di decisioni giudiziarie), o a comunicare taluni mezzi di prova (registrazioni o documenti)concernenti un’indagine penale condotta dalle autorità giudiziarie di un’altra Parte (Parte richiedente).
La Convenzione individua anche le condizioni alle quali devono attenersi le richieste di assistenza o le commissioni rogatorie (autorità procedenti, lingua utilizzata, rifiuto di mutua assistenza).