
Tale Convenzione prevede l’estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l’estradizione dei proprio cittadini.
In materia fiscale, l’estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L’estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.