
Con tale Convenzione le Parti si impegnano ad accordare ai cittadini di altre Parti, con un regolare permesso di soggiorno e privi di sufficienti fonti di sostegno, la stessa assistenza sociale e medica di cui godono i propri cittadini.
Il Protocollo addizionale (STE n° 14A) estende le disposizioni della Convenzione ai rifugiati.