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Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

(STE n° 148)

English


Rapporto esplicativo

(Traduzione non ufficiale)

I. Introduzione

1. In numerosi paesi europei esistono, in alcune aree del loro territorio, dei gruppi autoctoni che parlano una lingua diversa da quella della maggioranza della popolazione. E' una conseguenza dei processi storici nel corso dei quali gli Stati non sono stati formati su basi puramente linguistiche e piccole comunità sono state incorporate in altre più importanti.

2. La situazione demografica di tali lingue regionali o minoritarie presenta una grande diversità, poiché può variare da alcune migliaia a parecchi milioni di locutori, e lo stesso vale per la legislazione e la prassi osservata nei vari Stati nei loro confronti. E' da notare tuttavia che molte di esse hanno in comune un grado più o meno elevato di precarietà. Inoltre, a prescindere da quanto si è potuto verificare in passato, le minacce che pesano oggi su tali lingue regionali o minoritarie dipendono spesso almeno tanto dal peso inevitabilmente uniformizzatore della civiltà moderna, e in particolare dei mezzi di comunicazione di massa, che dall'indifferenza del loro ambiente circostante o da una politica di assimilazione portata avanti dallo Stato.

3. Da parecchi anni, vari organi del Consiglio d'Europa hanno manifestato la loro preoccupazione per la situazione delle lingue regionali o minoritarie. Vale la pena di sottolineare che la Convenzione europea di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali stipula all'articolo 14 il principio di non discriminazione: vieta infatti, almeno per quanto riguarda il libero godimento dei diritti e libertà tutelati dalla Convenzione, qualsiasi discriminazione fondata in particolare sulla lingua o l'appartenenza ad una minoranza nazionale. Ciononostante, per quanto importante sia tale disposizione, essa crea unicamente un diritto per gli individui a non essere oggetto di discriminazione e non costituisce una tutela positiva per le lingue minoritarie, né per le comunità che le parlano, come lo faceva osservare l'Assemblea consultiva fin dal 1957 nella sua Risoluzione 136. Nel 1961, l'Assemblea parlamentare chiedeva con la sua Raccomandazione 285 che venisse elaborata una misura di tutela complementare alla convenzione europea, in vista di garantire i diritti delle minoranze alla loro vita culturale, ad utilizzare la propria lingua, ad aprire le proprie scuole, ecc.

4. Infine, nel 1981, vennero adottate sia la Raccomandazione 928 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa ai problemi educativi e culturali posti dalle lingue minoritarie e dai dialetti in Europa, che una risoluzione del Parlamento europeo sulle stesse questioni. Entrambi i documenti hanno evidenziato la necessità di elaborare una carta delle lingue e culture regionali o minoritarie.

5. A seguito di tali raccomandazioni e risoluzioni, la Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE), in considerazione del ruolo che devono essere chiamati a svolgere gli enti locali nel campo delle lingue e delle culture a livello locale e regionale, ha deciso di intraprendere la stesura di una carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

6. Le attività che hanno preceduto i veri e propri lavori di stesura della carta hanno comportato un esame della situazione effettiva delle lingue regionali o minoritarie in Europa e, nel 1984, l'organizzazione di un'audizione pubblica che ha visto riunite 250 persone rappresentanti oltre 40 lingue. La prima redazione del testo venne effettuata con l'ausilio di un gruppo di esperti. Visto l'interesse vivo e costante manifestato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo in questo campo, l'Assemblea ha partecipato alla stesura del testo del progetto, mantenendo contatti con i membri competenti del Parlamento.

7. Infine, nella sua Risoluzione 192 (1988), la Conferenza permanente ha proposto il testo di una carta, destinata a prendere la forma di una convenzione.

8. Per dare un seguito a tale iniziativa, che venne sostenuta dall'Assemblea parlamentare nel suo Parere n°142 (1988), il Comitato dei Ministri creò un Comitato di esperti ad hoc sulle lingue regionali o minoritarie in Europa (CAHLR), cui venne demandata la missione di elaborare una carta alla luce del testo adottato dalla Conferenza permanente. Il suddetto comitato intergovernativo ha iniziato i suoi lavori alla fine del 1989. Dato il loro ruolo rilevante per la promozione del progetto, sia la CPLRE che l'Assemblea parlamentare sono state rappresentate alle sue riunioni. Prima di sottoporre il testo definitivo del progetto di Carta al Comitato dei Ministri nel 1992, il CAHLR ha consultato ed ha esaminato il parere di un certo numero di comitati specializzati in seno al Consiglio d'Europa (cultura, insegnamento, diritti dell'uomo, cooperazione giuridica, problemi criminali, enti locali e regionali, media), come pure la Commissione europea per la democrazia mediante il diritto.

9. La carta venne adottata in quanto convenzione dal Comitato dei Ministri nel corso della sua 478a riunione dei Delegati dei Ministri il 25 giugno 1992 e venne aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo.

Considerazioni di carattere generale

Obiettivi della carta

10. Come ben precisato nel preambolo, l'obiettivo precipuo della carta è di carattere culturale. Mira a tutelare e a promuovere le lingue regionali o minoritarie in quanto aspetto minacciato del patrimonio culturale europeo. Per tale ragione, non soltanto contiene una clausola relativa alla non discriminazione per quanto riguarda l'utilizzo di tali lingue, ma prevede ugualmente dei provvedimenti che le sostengano in modo attivo, perseguendo lo scopo di garantire, per quanto è ragionevolmente possibile, l'utilizzazione delle lingue regionali o minoritarie nell'insegnamento e nei mass media e di consentirne l'uso nel mondo giudiziario ed amministrativo, nella vita economica e sociale, e nelle attività culturali. E' solo in tal modo che potranno venir compensate, se del caso, le condizioni svantaggiate riservate a tali lingue in passato e che si potrà mantenerle e svilupparle in quanto viventi sfaccettature dell'identità culturale europea.

11. La carta si prefigge lo scopo di tutelare e di promuovere le lingue regionali o minoritarie, e non le minoranze linguistiche. E' per questa ragione che viene posto l'accento sulla dimensione culturale e sull'utilizzo di una lingua regionale o minoritaria in tutti gli aspetti della vita delle persone che la parlano. La carta non istituisce dei diritti individuali o collettivi per gli individui che parlano delle lingue regionali o minoritarie. Nondimeno, gli obblighi degli Stati parti contraenti per quanto concerne lo status di tali lingue e la legislazione interna che dovrà venir istituita in conformità alla carta dovranno avere un effetto evidente sulla situazione delle comunità interessate e dei loro singoli membri.

12. La CPLRE ha elaborato e presentato il suo progetto di carta prima dei mutamenti di grande rilievo che si sono verificati nell'Europa centrorientale e tenendo conto delle esigenze dei paesi che già all'epoca erano membri del Consiglio d'Europa. Ciononostante, la pertinenza della Carta e degli orientamenti da essa seguiti per la valutazione della situazione dei paesi dell'Europa centrorientale è stata successivamente confermata dal notevole interesse che i rappresentanti di un certo numero di tali paesi hanno manifestato perché vengano stabilite delle norme europee al riguardo.

13. Pur non occupandosi del problema delle nazionalità che aspirano all'indipendenza o a certe modifiche delle frontiere, il progetto di carta dovrebbe poter aiutare, in modo misurato e realistico, ad attenuare il problema delle minoranze che parlano una lingua distinta, permettendo loro di sentirsi a proprio agio nello Stato in cui la storia le ha poste. Migliori possibilità di utilizzare le lingue regionali o minoritarie in vari momenti della vita quotidiana, invece di rafforzare le tendenze alla disintegrazione, avranno il vantaggio di incoraggiare i gruppi che le parlano a considerare ormai superati i risentimenti del passato che impedivano loro di accettare il loro posto nel paese in cui vivono e nell'insieme dell'Europa.

14. In tal contesto, è utile sottolineare che la carta non concepisce la relazione tra le lingue ufficiali e quelle regionali o minoritarie in termini di concorrenza o di antagonismo. Adotta invece di proposito un approccio interculturale e plurilingue nel quale ogni categoria di lingue occupa il posto che le spetta. E' un'impostazione che corrisponde pienamente ai valori difesi tradizionalmente dal Consiglio d'Europa e ai suoi sforzi per promuovere dei rapporti più stretti tra i popoli, un'accresciuta cooperazione europea, una miglior comprensione tra i vari gruppi di popolazione dello Stato in nome del concetto dell'interculturalità.

15. La carta non tratta della situazione delle nuove lingue, spesso non europee, che hanno cominciato a fare la loro comparsa negli Stati firmatari a seguito delle recenti ondate migratorie spesso causate da problemi economici. Nel caso delle popolazioni che parlano tali lingue, si pongono dei problemi specifici di integrazione. Il CAHLR ha ritenuto che occorre trattare separatamente tale problema, all'occorrenza in uno strumento giuridico specifico.

16. Infine, vale la pena di notare che certi Stati membri del Consiglio d'Europa applicano già delle politiche più favorevoli rispetto a certe esigenze della carta. Non è assolutamente previsto che le disposizioni della carta possano venir intese come un impedimento a continuare a farlo.

Impostazioni e concetti fondamentali

Concetto della lingua

17. Il concetto di lingua quale viene utilizzato nella carta è essenzialmente incentrato sulla funzione culturale della lingua. Per questo, non viene definito in modo soggettivo, al fine di consacrare un diritto individuale, quello di parlare la “propria lingua”, dato che la definizione di tale lingua spetta ad ogni individuo. La carta non fa neanche riferimento ad una definizione socio-politica oppure etnica, che caratterizzi la lingua in quanto vettore di un gruppo sociale o etnico determinato. Fa quindi a meno di definire il concetto delle minoranze linguistiche, poiché non si prefigge l'obiettivo di stabilire i diritti dei gruppi minoritari etnico-culturali, bensi' di promuovere le lingue regionali o minoritarie in quanto tali.

Terminologia utilizzata

18. Il CAHLR, piuttosto di utilizzare altre espressioni, quali “lingue meno diffuse”, ha adottato la formula “lingue regionali o minoritarie”. L’aggettivo “regionale” riguarda le lingue parlate in una parte limitata di un territorio di uno Stato, nella quale possono d'altronde essere parlate dalla maggior parte dei cittadini. L'aggettivo “minoritaria” si riferisce alle situazioni in cui la lingua viene parlata da persone che non sono concentrate in una determinata parte di uno Stato, oppure in cui viene parlata da un gruppo di persone che, benché siano concentrate in una parte del territorio di uno Stato, sono numericamente inferiori alla popolazione di tale regione che parla la lingua maggioritaria dello Stato. I due aggettivi si riferiscono pertanto a dei dati di fatto e non a delle nozioni di diritto e, in ogni caso, riguardano la situazione esistente in uno Stato determinato (per esempio, una lingua minoritaria in uno Stato può benissimo essere maggioritaria in un altro Stato).

Assenza di distinzione tra varie “categorie” di lingue regionali o minoritarie

19. Gli autori della carta hanno dovuto affrontare il problema delle grandi differenze esistenti tra le situazioni delle lingue regionali o minoritarie in Europa. Certe lingue hanno una portata territoriale relativamente vasta, sono parlate da una numerosa popolazione e dispongono di una certa capacità di sviluppo, come pure di una stabilità culturale; altre vengono parlate unicamente da una percentuale molto ridotta della popolazione, su un territorio poco esteso o in un contesto minoritario molto marcato e sono già molto indebolite nel loro potenziale di sopravvivenza e di sviluppo.

20. E' stato tuttavia deciso di non cercare di definire le varie categorie di lingue in base alla loro situazione obiettiva. Una tale impostazione non riconoscerebbe la diversità delle situazioni delle lingue in Europa. In pratica, ogni lingua regionale o minoritaria costituisce un caso speciale e sarebbe vano cercare di farle rientrare in gruppi distinti. La soluzione adottata è stata di conservare il concetto unico di lingue regionali o minoritarie, consentendo agli Stati di adattare gli impegni che vogliono assumere alla situazione di ogni lingua regionale o minoritaria.

Assenza di un elenco delle lingue regionali o minoritarie in Europa

21. La carta non specifica quali lingue europee corrispondono al concetto di lingue regionali o minoritarie quali definite al suo articolo 1. In realtà, lo studio preliminare sulla situazione linguistica in Europa effettuato dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa ha condotto gli autori della carta a rinunciare ad allegarvi un elenco delle lingue regionali o minoritarie parlate in Europa. Malgrado la competenza dei suoi autori, un tale elenco sarebbe stato di certo ampiamente contestato per ragioni linguistiche, come pure per altre ragioni. Inoltre, rivestirebbe un interesse limitato poiché, almeno per quanto riguarda i provvedimenti specifici che figurano nella Parte III della carta, le Parti avranno un ampio potere discrezionale per stabilire le misure che si devono applicare ad ogni lingua. La carta presenta delle soluzioni appropriate per le varie situazioni delle diverse lingue regionali o minoritarie, ma non avanza giudizi sulla situazione specifica rispetto a dei casi concreti.

La struttura della carta

22. La carta stabilisce in primo luogo un nucleo comune di principi, contenuti nella Parte II, che si applicano a tutte le lingue regionali o minoritarie. In secondo luogo, la Parte III della carta contiene una serie di disposizioni specifiche relative al posto occupato dalle lingue regionali o minoritarie nei vari settori della vita della comunità: i singoli Stati sono liberi, entro certi limiti, di determinare quali disposizioni tra quelle enunciate si applicano ad ognuna delle lingue parlate entro le loro frontiere. Inoltre, numerose disposizioni contengono la possibilità di scegliere tra più opzioni più o meno rigorose, una delle quali deve obbligatoriamente essere applicata “secondo la situazione di ciascuna di tali lingue”.

23. Tale flessibilità tiene conto delle grandi diversità esistenti nelle situazioni reali delle lingue regionali o minoritarie (numero di persone che le parlano, grado di frammentazione, ecc..). Tiene ugualmente conto dei costi di un gran numero di disposizioni e delle diverse capacità amministrative, nonché finanziarie, degli Stati europei. In tal contesto, si noti che le Parti sono autorizzate ad aumentare ulteriormente il loro impegno, man mano che evolverà la loro situazione giuridica o che glielo consentiranno le loro condizioni finanziarie.

24. La Parte IV della carta contiene infine delle disposizioni relative alla sua applicazione, e prevede segnatamente l'istituzione di un comitato di esperti europei incaricato di seguire l'applicazione della carta.

Commenti sulle disposizioni della carta

Preambolo

25. Il preambolo espone le ragioni che sono state alla base della stesura della carta e ne chiarifica l'impostazione filosofica fondamentale.

26. Lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, al fine di promuovere i loro ideali e il loro patrimonio comune. La diversità linguistica costituisce uno degli elementi più preziosi del patrimonio culturale europeo. L'identità culturale dell'Europa non può venir edificata sulla base di una uniformizzazione linguistica, mentre invece la tutela e il rafforzamento delle sue lingue tradizionali regionali o minoritarie rappresentano un contributo alla costruzione europea, che può unicamente poggiare, secondo gli ideali che hanno ispirato i membri del Consiglio d'Europa, su dei principi pluralistici.

27. Il Preambolo si riferisce al Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Cita inoltre gli impegni di natura politica adottati nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. In considerazione della debolezza attuale di certe lingue regionali o minoritarie storiche d'Europa, il semplice divieto della discriminazione nei confronti dei loro utilizzatori non costituisce però una garanzia sufficiente. Occorrono delle misure speciali che rispecchino gli interessi e gli auspici dei locutori di tali lingue perché possano venir preservate e sviluppate.

28. L’impostazione seguita dalla carta rispetta i principi della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale. Spetta ad ogni Stato tener conto della realtà culturale e sociale senza peraltro rimettere in causa un ordine politico od istituzionale. E' invero proprio perché gli Stati membri accettano le strutture territoriali e statali quali sono, che reputano necessario adottare, all'interno di ogni Stato, seppure in modo concertato, dei provvedimenti per promuovere delle lingue che hanno un carattere regionale o minoritario.

29. L'affermazione dei principi dell'interculturalità e del plurilinguismo vale per eliminare ogni possibile malinteso sugli obiettivi della carta, il cui scopo non è certo quello di promuovere una compartimentazione dei gruppi linguistici. Al contrario, viene riconosciuto che, in tutti gli Stati, la conoscenza della lingua ufficiale (o di una delle lingue ufficiali) costituisce una necessità; in tal modo, nessuna delle disposizioni della carta dovrebbe venir interpretata in modo tale da tendere a creare un ostacolo alla conoscenza delle lingue ufficiali.

Parte I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

Definizione delle “lingue regionali o minoritarie” (articolo 1, comma a)

30. La definizione utilizzata nella carta sottolinea tre aspetti:

Lingue tradizionalmente parlate da cittadini dello Stato.

31. Lo scopo della carta non è di dare una risposta ai problemi nati dai recenti fenomeni dell'immigrazione che conducono alla presenza di gruppi di lingua straniera nel paese di immigrazione o talvolta nel paese di origine in caso di ritorno. In particolare, la carta non si riferisce al fenomeno dei gruppi non europei che sono immigrati recentemente in Europa e hanno acquisito la nazionalità di uno Stato europeo. Le espressioni utilizzate nella carta “lingue regionali o minoritarie storiche dell'Europa” (si veda il secondo paragrafo del preambolo) e “lingue tradizionalmente parlate” nello Stato (articolo 1, comma a) dimostrano chiaramente che la carta riguarda unicamente le lingue storiche, ossia quelle che vengono parlate da lungo tempo negli Stati in questione.

Lingue diverse

32. Tali lingue devono distinguersi nettamente dalla lingua o dalle lingue parlate dal resto della popolazione dello Stato. La Carta non si riferisce alle varianti locali o ai vari dialetti di una stessa lingua. Non si pronuncia tuttavia su una questione spesso controversa, ovverosia a partire da che punto le varie forme di espressione costituiscono delle lingue distinte. E' una questione che dipende non solo da considerazioni puramente linguistiche, ma ugualmente da fenomeni psicosociologici e politici che possono sfociare, per ogni caso, su una risposta diversa. Pertanto è all'interno di ogni Stato, nel quadro dei suoi propri processi democratici che spetterà alle autorità interessate di precisare il punto a partire dal quale una forma di espressione costituisce una lingua distinta.

Base territoriale

33. Le lingue cui si riferisce la carta sono essenzialmente delle lingue territoriali, ossia delle lingue tradizionalmente utilizzate in un'area geografica determinata. Per questa ragione la carta tenta di precisare il termine di “territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene utilizzata”. Non si tratta unicamente del territorio entro il quale tale lingua presenta un carattere dominante o maggioritario, poiché molte lingue sono diventate minoritarie perfino nelle aree che costituiscono la loro base territoriale tradizionale. La carta prende soprattutto in considerazione le lingue che hanno una base territoriale, appunto perché la maggior parte delle misure che raccomanda richiedono la definizione di un campo di applicazione geografica diverso da quello dello Stato nella sua integralità. E' ovvio che esistono situazioni in cui più lingue regionali o minoritarie vengono parlate in un determinato territorio; la carta affronta ugualmente tali situazioni.

Definizione del territorio di una lingua regionale o minoritaria (articolo 1, comma b)

34. Si tratta del territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene parlata in modo significativo, anche se tale pratica resta minoritaria, e che corrisponde alla sua base storica. Visto che i termini utilizzati dalla carta sono inevitabilmente piuttosto flessibili a tal riguardo, spetta ad ogni Stato precisare, secondo lo spirito della carta, tale nozione di territorio delle lingue regionali o minoritarie, tenendo conto delle disposizioni sulla tutela del territorio delle lingue regionali o minoritarie previste all'articolo 7, paragrafo 1, comma b.

35. Un'espressione chiave di questa disposizione è quella che si riferisce al “numero di persone tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e di promozione”. Gli autori della carta hanno infatti evitato di stabilire una percentuale fissa di locutori di una lingua regionale o minoritaria a partire dalla quale dovrebbero applicarsi le misure previste nella carta. Si è preferito lasciare allo Stato il compito di valutare, nello spirito della carta e secondo la natura di ciascuna delle misure previste, il numero appropriato di locutori della lingua necessario perché si proceda all'adozione delle suddette misure.

Definizione delle “lingue sprovviste di territorio”

36. Le “lingue sprovviste di territorio” sono escluse dalla categoria delle lingue regionali o minoritarie perché non hanno una base territoriale. Sotto altri punti di vista, però, corrispondono alla definizione dell'articolo 1, comma a, poiché sono delle lingue tradizionalmente utilizzate nel territorio dello Stato da cittadini di tale Stato. Come esempi di lingue sprovviste di territorio, si possono citare lo yiddish e la lingua gitana.

37. In mancanza di una base territoriale, soltanto una parte limitata della carta può applicarsi a tali lingue. In modo particolare, la maggior parte delle disposizioni della Parte III tendono a tutelare o a promuovere le lingue regionali o minoritarie rispetto al territorio nel quale vengono usate. La Parte II può applicarsi più facilmente alle lingue sprovviste di territorio, ma unicamente mutatis mutandis e alle condizioni citate all'articolo 7, paragrafo 5.

Articolo 2 – Impegni

38. L’articolo 2 distingue le due parti principali della carta, ossia la Parte II e la Parte III.

Applicazione della Parte II (articolo 2, paragrafo 1)

39. La Parte II ha una portata generale e si applica nella sua integralità all'insieme delle lingue regionali o minoritarie parlate sul territorio di uno Stato Parte contraente. Da notare tuttavia che l'utilizzazione dell'espressione “secondo la situazione di ogni lingua” indica che questa parte è stata redatta in termini tali da poter convenire alla grandissima diversità delle situazioni linguistiche che si possono incontrare nei vari paesi d'Europa e all'interno di ogni paese. Nel primo paragrafo, segnatamente, le Parti assumono l'impegno di conformare la loro politica, la loro legislazione e le loro pratiche a un certo numero di principi e di obiettivi, che vengono definiti in modo relativamente generale e lasciano agli Stati un margine di interpretazione e di applicazione rilevante (si vedano le spiegazioni qui appresso relative alla Parte II).

40. Pur non disponendo della libertà di riconoscere o di rifiutare a una lingua regionale o minoritaria lo status garantito dalla Parte II della carta, gli Stati hanno il compito, in quanto autorità responsabili dell'applicazione della carta, di decidere se il modo di espressione utilizzato in una determinata area del loro territorio o da un gruppo particolare dei loro cittadini costituisce una lingua regionale o minoritaria ai sensi della carta.

Applicazione della Parte III (articolo 2, paragrafo 2)

41. La Parte III ha lo scopo di tradurre in regole precise i principi generali affermati nella Parte II. Tale parte è vincolante per gli Stati contraenti che si impegnano ad applicare, oltre alle disposizioni della Parte II, le disposizioni della Parte III che avranno scelto. Per consentire l'adeguamento della carta alla diversità delle situazioni linguistiche che si incontrano nei vari Stati europei, i suoi autori hanno previsto due processi distinti : in primo luogo, gli Stati hanno piena libertà di indicare le lingue per le quali accettano che venga applicata la Parte III della carta e, in secondo luogo, per ciascuna delle lingue per le quali riconosceranno l'applicazione della carta, possono stabilire le disposizioni della Parte III che si impegnano a sottoscrivere.

42. Uno Stato Parte contraente può, senza per questo ignorare la lettera della carta, riconoscere che esiste sul suo territorio una particolare lingua regionale o minoritaria, ma ritenere peraltro preferibile, per ragioni dipendenti dal suo giudizio, di non estendere alla suddetta lingua le disposizioni della Parte III della carta. E' cionondimeno evidente che i motivi che possono portare uno Stato ad escludere completamente una lingua, riconosciuta in quanto lingua regionale o minoritaria, dai vantaggi della Parte III devono essere dei motivi compatibili con lo spirito, gli obiettivi e i principi della carta.

43. Quando uno Stato accetta di applicare la Parte III ad una lingua regionale o minoritaria parlata sul suo territorio, deve inoltre definire quali paragrafi della suddetta Parte III debbano essere applicati a tale determinata lingua regionale o minoritaria. In virtù del paragrafo 2 dell'articolo 2, le Parti si impegnano ad applicare almeno 35 paragrafi o capoversi scelti tra le disposizioni della Parte III. Il ruolo dello Stato nella scelta tra questi vari paragrafi consisterà nell'adattare nel miglior modo possibile la carta al contesto particolare di ogni lingua regionale o minoritaria.

44. A tal fine, le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, sono state fissate al livello minimo destinato a consentire di realizzare una ripartizione ragionevole degli impegni delle Parti tra i vari articoli della carta e a garantire in tal modo che esse non ignorino nessuno dei grandi settori di tutela delle lingue regionali o minoritarie (insegnamento, giustizia, autorità amministrative e servizi pubblici, mass media, attività culturali e loro strutture, vita economica e sociale).

45. L’espressione “paragrafi o capoversi” si riferisce a delle disposizioni distinte della carta che valgono in quanto tali. In tal modo, se uno Stato sceglie di applicare il paragrafo 3 dell'articolo 9, tale paragrafo conterà come una unità ai fini delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2; lo stesso vale se uno Stato sceglie il capoverso g dell'articolo 8, paragrafo 1. Quando un determinato paragrafo o capoverso contiene più opzioni, la scelta di un'opzione costituirà un “capoverso” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2. Per esempio, nell'articolo 8, se uno Stato sceglie l'opzione a.iii del paragrafo 1, tale testo conterà in quanto “capoverso”. La situazione è diversa quando le opzioni non sono necessariamente alternative, ma possono essere accettate contemporaneamente. In tal modo, all'articolo 9, se uno Stato sceglie le opzioni a.iii e a.iv del paragrafo 1, tali testi verranno calcolati come due capoversi ai sensi dell'articolo 2.

46. Tali opzioni hanno lo scopo di introdurre un ulteriore elemento di flessibilità nella carta, in modo da tener conto delle grandi disparità nella situazione "de facto" delle lingue regionali o minoritarie. E' infatti evidente che certe disposizioni perfettamente adattate ad una lingua regionale utilizzata da un numero importante di locutori non convengono ad una lingua minoritaria utilizzata soltanto da un gruppo ridotto di persone. Il ruolo degli Stati non sarà quello di scegliere in modo arbitrario tra queste formule alternative, ma piuttosto di cercare, per ogni lingua regionale o minoritaria, la formula che conviene maggiormente alle caratteristiche e alla situazione dello sviluppo di tale lingua. Lo scopo di queste formulazioni alternative viene chiaramente spiegato proprio nel testo degli articoli o dei paragrafi pertinenti della Parte III, che stabilisce che sono applicabili “secondo la situazione di ogni lingua”. In mancanza di altri fattori di rilievo, questo implicherebbe, per esempio, che quanto maggiore è il numero delle persone che parlano una lingua regionale o minoritaria, e quanto più omogenea è la popolazione regionale, tanto più “forte” dovrebbe essere l'opzione da adottare, mentre una formula più ridotta dovrebbe venir adottata unicamente quando non fosse possibile applicare l'opzione più forte, in considerazione della situazione della lingua presa in esame.

47. Gli Stati dovranno di conseguenza scegliere nella Parte III delle disposizioni che costituiscano un quadro coerente e adattato alla situazione specifica di ogni lingua. Potranno inoltre, qualora lo preferiscano, adottare un quadro generale che si applichi a tutte le lingue o a un gruppo di lingue.

Articolo 3 – Modalità

48. L’articolo 3 descrive le modalità di applicazione dei principi che sono stati esposti all'articolo 2: ogni Stato contraente specificherà nel suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, in primo luogo tutte le lingue regionali o minoritarie alle quali si applica la Parte III e in secondo luogo i paragrafi della suddetta parte che saranno stati scelti per venir applicati ad ogni lingua, restando inteso che i paragrafi scelti possono non essere identici per ogni lingua.

49. La carta, nel suo articolo 2 non impone l'accettazione di entrambe le Parti II e III, visto che uno Stato può limitarsi a ratificare la convenzione senza scegliere nessuna lingua ai fini dell'applicazione della Parte III. In tal caso, è applicabile solo la Parte II. In regola generale, lo spirito della carta richiederebbe che gli Stati utilizzassero le possibilità offerte dalla Parte III, che costituisce la parte fondamentale della protezione prevista dalla carta.

50. Resta ugualmente inteso che una Parte potrà in qualsiasi momento accettare nuovi obblighi, quali per esempio far usufruire un'altra lingua regionale o minoritaria delle disposizioni della Parte III della Carta, oppure sottoscrivere per l'una o l'altra lingua o per tutte le lingue regionali o minoritarie parlate sul suo territorio dei paragrafi della carta che non erano stati accettati in precedenza.

51. La formulazione dell'articolo 3 tiene conto della situazione esistente in certi Stati membri, nei quali una lingua nazionale che ha lo status di lingua ufficiale dello Stato, sia sull'insieme, che su una parte del territorio, può, per altri aspetti, trovarsi in una situazione paragonabile a quella delle lingue regionali o minoritarie quali sono definite all'articolo 1, capoverso a, poiché è utilizzata da un gruppo numericamente inferiore rispetto alla popolazione che parla l'altra o le altre lingue ufficiali. Qualora uno Stato desiderasse che tale lingua ufficiale meno diffusa usufruisse delle misure di tutela e di promozione previste nella carta, potrebbe di conseguenza decidere che la carta venga applicata alla suddetta lingua. Una tale estensione dell'applicazione della carta ad una lingua ufficiale vale in tal caso ugualmente per tutti gli articoli della carta, ivi compreso l'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4 – Norme di tutela esistenti

52. Questo articolo tratta del rapporto della carta con le legislazioni interne o gli accordi internazionali che comportano uno status giuridico delle minoranze linguistiche.

53. Nei casi in cui certe lingue, oppure le minoranze che le parlano, già dispongano di uno status definito dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali, la carta non si propone evidentemente l'obiettivo di ridurre i diritti e le garanzie riconosciuti nell'ambito delle suddette disposizioni. La tutela accordata dalla carta andrà invece ad aggiungersi ai diritti e alle garanzie già concesse da altri statuti. Per quanto riguarda l'applicazione dell'insieme di questi impegni, nei casi in cui ci si trovasse di fronte a regolamenti concorrenti su uno stesso tema, verranno applicate le disposizioni più favorevoli alle minoranze o alle lingue interessate. L'esistenza di disposizioni maggiormente restrittive nelle normative interne o in altri obblighi assunti a livello internazionale non costituirà quindi un ostacolo all'applicazione della carta.

51. Il paragrafo 1 di questo articolo riguarda il caso specifico dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Intende escludere la possibilità che una qualsiasi disposizione della carta possa venir interpretata in modo da ledere la protezione accordata dalla Convenzione ai diritti dei singoli individui.

Articolo 5 – Obblighi esistenti

55. Come è già stato indicato nel preambolo, la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie, che costituiscono il fine perseguito dalla carta, devono realizzarsi nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale degli Stati. Questo articolo indica in modo esplicito, in tal senso, che gli obblighi esistenti delle Parti restano immutati. In special modo, il fatto che uno Stato, nel ratificare la carta, abbia assunto certi impegni verso una lingua regionale o minoritaria non potrà servire da pretesto ad un altro Stato che si interessi particolarmente alla suddetta lingua, o ai locutori della medesima, per intraprendere un'azione che possa recar pregiudizio alla sovranità e all'integrità territoriale di questo Stato.

Articolo 6 – Informazioni

56. La ragione perché venga sottoscritto l'impegno a fornire delle informazioni, definito dal presente articolo, risiede nel fatto che la carta non potrà mai avere pieno effetto se le autorità competenti e gli organi e gli individui interessati non saranno consapevoli degli obblighi che ne derivano.

Parte II – Obiettivi e principi

(Articolo 7)

Elenco degli obiettivi e dei principi che figurano nella carta (articolo 7, paragrafo 1)

57. Queste disposizioni riguardano essenzialmente degli obiettivi e dei principi, e non delle norme precise di messa in opera. Si tratta di obiettivi e di principi che si ritiene costituiscano il quadro necessario alla salvaguardia delle lingue regionali o minoritarie. Si possono raggruppare in sei punti principali.

Riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie (articolo 7, paragrafo 1, comma a)

58. E' il riconoscimento dell'esistenza di tali lingue e della legittimità della loro utilizzazione. Tale riconoscimento non deve essere confuso con il riconoscimento di una lingua in quanto lingua ufficiale. Ammettere l'esistenza di una lingua è la condizione preliminare perché vengano presi in considerazione le sue proprie caratteristiche e i suoi bisogni, come pure perché venga attuata un'iniziativa a suo favore.

Rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria (articolo 7, paragrafo 1, comma b)

59. Benché la carta consideri auspicabile una coerenza tra il territorio di una lingua regionale o minoritaria e un'appropriata circoscrizione amministrativa, è ciononostante chiaro che tale obiettivo non potrà venir realizzato in ogni caso, poiché la ripartizione geografica dei locutori può prendere forme troppo complesse e la definizione delle circoscrizioni amministrative può legittimamente dipendere da altre considerazioni, oltre a quelle legate all'utilizzazione di una lingua. La carta pertanto non richiede che il territorio di una lingua regionale o minoritaria coincida in ogni caso con una circoscrizione amministrativa.

60. La carta condannna invece le pratiche tendenti ad organizzare le divisioni territoriali al fine di rendere più difficile l'uso o la sopravvivenza di una lingua, oppure di dividere una comunità linguistica tra più circoscrizioni amministrative o territoriali. Se non si possono adattare le circoscrizioni amministrative all'esistenza di una lingua regionale o minoritaria, è almeno necessario che rimangano neutrali e non abbiano un effetto negativo su tale lingua. In modo particolare, gli enti locali o regionali devono essere in grado di esercitare le loro responsabilità nei confronti della suddetta lingua.

Necessità di un'azione risoluta a favore delle lingue regionali o minoritarie (articolo 7, paragrafo 1, capoversi c e d)

61. E' chiaro attualmente che in considerazione della debolezza di numerose lingue regionali o minoritarie, il semplice fatto di vietarne la discriminazione non basta da solo a garantire la sopravvivenza di tali lingue. Hanno bisogno di un'azione risoluta di sostegno. E' l'idea espressa al paragrafo 1, comma c. Il paragrafo lascia agli Stati il compito di definire in che modo intendono portare avanti questa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie in vista della loro tutela, mentre tuttavia la carta insiste sul fatto che deve trattarsi di un'azione risoluta.

62. Inoltre, come viene espresso nel paragrafo 1, comma d, tale sforzo di promozione deve comportare un'azione a favore della possibilità di utilizzare liberamente, sia nell'uso orale che scritto, le lingue regionali o minoritarie, non soltanto nella vita privata e nelle relazioni individuali, ma ugualmente nella vita collettiva, ossia nell'ambito delle istituzioni, delle attività sociali e nella vita economica. Il posto che potrà occupare una lingua regionale o minoritaria in un contesto pubblico dipenderà evidentemente dalle sue proprie caratteristiche e varierà da una lingua all'altra. La carta non stabilisce in tal contesto degli obiettivi precisi; si limita a richiedere che venga fatto uno sforzo di promozione.

Garanzia dell'insegnamento e dello studio delle lingue regionali o minoritarie (articolo 7, paragrafo 1, capoversi f e h)

63. Un aspetto cruciale per il mantenimento e la salvaguardia delle lingue regionali o minoritarie risiede nel posto che viene loro accordato nel sistema di insegnamento. La carta si limita in questa Parte II a affermare tale principio, lasciando agli Stati il compito di definire le modalità di applicazione. Esige però che la presenza delle lingue regionali o minoritarie venga garantita “a tutti i livelli appropriati” del sistema di insegnamento. Le modalità dell'insegnamento della lingua regionale o minoritaria sono evidentemente soggette a variazioni a seconda dell'ordine e del grado dell' insegnamento. In modo particolare, in certi casi, sarà opportuno prevedere un insegnamento impartito “nella” lingua regionale o minoritaria, e, in altri casi, unicamente un insegnamento “di” tale lingua. In ogni caso, si elimineranno dall'insegnamento della lingua regionale o minoritaria unicamente quei livelli di studio per i quali tale lingua non sarebbe appropriata, viste le sue proprie caratteristiche.

64. Mentre il paragrafo 1, comma f, intende istituire o tutelare l'insegnamento nella lingua o della lingua, in quanto strumento di trasmissione della medesima, il paragrafo 1, comma h prevede la promozione di studi e di ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o presso istituti equivalenti, dato che tali lavori sono indispensabili per consentire lo sviluppo di queste lingue a livello del vocabolario, della grammatica e della sintassi. La promozione di tali studi fa parte dello sforzo generale volto alla promozione delle lingue regionali o minoritarie in vista di favorirne il progresso intrinseco.

Mezzi messi a disposizione delle persone che non parlano una lingua regionale o minoritaria, affinché possano apprenderla (articolo 7, paragrafo 1, comma g)

65. I locutori delle lingue regionali o minoritarie sanno che, per la loro realizzazione personale, occorre che conoscano la lingua ufficiale. Nondimeno, conformemente all'accento posto nel preambolo sul valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo, è auspicabile che questo spirito di apertura verso la conoscenza di più lingue non venga unicamente dimostrato dai locutori delle lingue regionali o minoritarie. Per agevolare la comunicazione e la comprensione tra i gruppi linguistici, le Parti sono invitate a prevedere, nei territori dove esiste una lingua regionale o minoritaria, dei mezzi che consentano alle persone che non sono i locutori naturali di tale lingua di poterla imparare, se lo desiderano.

66. Si sa che, in certi Stati, lo scopo delle autorità competenti è di ottenere che la lingua regionale sia una lingua normalmente e generalmente parlata nella regione e che delle misure vengono adottate perché tale lingua sia conosciuta anche dalle persone per le quali non è la lingua materna. Tale politica non è contraria alla carta, ma non costituisce l'obiettivo perseguito dal paragrafo 1, comma g, che mira unicamente a consentire una migliore permeabilità reciproca tra i gruppi linguistici.

Rapporti tra gruppi parlanti una lingua regionale o minoritaria (articolo 7, paragrafo 1, capoversi e e i)

67. E' necessario che i gruppi che parlano la stessa lingua regionale o minoritaria abbiano la possibilità di intrattenere degli scambi culturali e di sviluppare in genere mutui rapporti, al fine di contribuire insieme alla salvaguardia e all'arricchimento della loro lingua. A tal scopo, la carta vuole evitare che dei modi di insediamento frammentati dei locutori, le divisioni amministrative all'interno di uno Stato o il fatto che tali gruppi vivano in Stati diversi costituiscano un ostacolo ai loro reciproci rapporti.

68. E' evidente che tale consapevolezza di una stessa identità tra i locutori di una stessa lingua regionale o minoritaria non deve tradursi in modo negativo fomentando sentimenti di esclusivismo, oppure una emarginazione nei confronti degli altri gruppi sociali. Il fine della promozione delle relazioni culturali con i locutori di lingue regionali o minoritarie diverse serve di conseguenza a perseguire tanto l'obiettivo dell'arricchimento culturale che quello di una migliore comprensione tra tutti i gruppi che coesistono in seno ad uno Stato.

69. Il paragrafo 1, comma i, comporta una dimensione supplementare: l'idea che tali relazioni debbano ugualmente potersi sviluppare al di fuori delle frontiere nazionali se dei gruppi che parlano lingue regionali o minoritarie simili o identiche sono ripartiti in più Stati. Per definizione, le lingue regionali o minoritarie sono parlate nello Stato interessato da un numero di locutori relativamente ridotto; ai fini di un reciproco arricchimento sul piano culturale, queste persone possono aver bisogno di ottenere il supporto dei mezzi culturali di cui dispongono, al di là delle frontiere, altri gruppi che parlano una lingua identica o simile. E' tanto più importante quando una lingua regionale di uno Stato corrisponde a una lingua di grande cultura, o perfino ad una lingua nazionale di un altro Stato e la collaborazione transnazionale consente alla comunità regionale di trarre vantaggio dall'attività culturale della lingua più diffusa nell'altro Stato. E' importante che gli Stati riconoscano la legittimità di tali rapporti e non li ritengano sospetti dal punto di vista della lealtà dei loro cittadini, o li considerino una minaccia della loro integrità territoriale. Un gruppo linguistico si sentirà tanto maggiormente integrato nello Stato cui appartiene se viene riconosciuto come tale e se non vengono frapposti ostacoli ai suoi contatti culturali con le sue comunità vicine.

70. Gli Stati sono tuttavia lasciati liberi di ricercare le modalità più appropriate per dar vita a tali scambi transnazionali, in considerazione in particolare delle difficoltà interne ed internazionali che possono presentarsi ad alcuni di loro. Degli impegni più precisi figurano all'articolo 14 nella Parte III.

Eliminazione della discriminazione (articolo 7, paragrafo 2)

71. Il divieto della discriminazione nei confronti dell'uso delle lingue regionali o minoritarie costituisce una garanzia minima per i locutori delle suddette lingue. Per questo le Parti si impegnano ad eliminare le misure volte a scoraggiare l'uso o a compromettere il mantenimento o lo sviluppo di una lingua regionale o minoritaria.

72. L'obiettivo di questo paragrafo non mira però a creare una completa uguaglianza dei diritti tra le lingue. Come è indicato nella sua formulazione e segnatamente grazie all'inserimento del termine “ingiustificate”, è infatti del tutto compatibile con lo spirito della carta il fatto che, nell'applicazione di politiche relative alle lingue regionali o minoritarie, certe distinzioni possano venir stabilite tra le lingue. In modo particolare, le misure definite da ogni Stato a favore dell'uso di una lingua nazionale o ufficiale non costituiscono una discriminazione nei confronti delle lingue regionali in base al semplice motivo che le stesse misure non vengono adottate a favore di queste ultime. Tali misure non devono però rappresentare un ostacolo che possa rivelarsi di natura tale da compromettere il mantenimento o lo sviluppo delle lingue regionali o minoritarie.

73. Nel contempo, proprio perché esistono delle disparità tra la situazione delle lingue ufficiali e quella delle lingue regionali o minoritarie, e di conseguenza i locutori di queste ultime si trovano spesso in situazione svantaggiata, la carta ammette che possano rivelarsi necessarie delle misure positive in vista di realizzare il mantenimento e la promozione di tali lingue. Purché tali misure siano destinate a perseguire tale obiettivo e si limitino a promuovere l'uguaglianza tra le lingue, non devono venir considerate discriminatorie.

Promozione del mutuo rispetto e della comprensione tra gruppi linguistici (articolo 7, paragrafo 3)

74. Il rispetto delle lingue regionali o minoritarie e lo sviluppo di uno spirito di tolleranza nei loro confronti rientrano nella preoccupazione generale di sviluppare la comprensione nei confronti di una situazione di pluralità di lingue all'interno di uno Stato. Lo sviluppo di tale spirito di tolleranza e di apertura mediante il sistema dell'insegnamento e i mass media costituisce un importante elemento della tutela concreta delle lingue regionali o minoritarie. Il fatto di incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa perché perseguano tali obiettivi non è considerato un'influenza illegittima dello Stato; in realtà, il rispetto dei diritti dell'uomo, la tolleranza nei confronti delle minoranze e la prevenzione di ogni forma di incitamento all'odio sono i tipi di obiettivi che la maggior parte degli Stati europei non esitano ad imporre come obbligo ai loro mass media. Nello stesso spirito, per i locutori delle lingue regionali o minoritarie, tale principio costituisce un elemento importante inteso a spronarli ad essere aperti alle lingue e alle culture della maggioranza.

Istituzione di organi rappresentanti gli interessi delle lingue regionali o minoritarie (articolo 7, paragrafo 4)

75. Il CAHLR ha evidenziato l'importanza che esistano in ogni Stato dei meccanismi grazie ai quali le autorità di governo possano tener conto delle esigenze e degli auspici espressi dai locutori di lingue regionali o minoritarie. Viene quindi raccomandato che, per ogni lingua regionale o minoritaria, ci sia un organo incaricato di promuovere a livello nazionale gli interessi di tale lingua, di attuare le misure pratiche per la sua promozione e di vigilare affinché la carta venga applicata nei suoi confronti. L’espressione “se necessario” indica tra l'altro che, qualora già esistessero tali istituzioni, sotto qualsiasi forma, la carta non intende incoraggiare gli Stati a crearne delle nuove che costituirebbero dei doppioni.

Applicazione dei principi della carta alle lingue sprovviste di territorio (articolio 7, paragrafo 5)

76. Per quanto la carta riguardi essenzialmente le lingue che si identificano storicamente ad un'area geografica particolare dello Stato, il CAHLR non ha voluto ignorare le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio dello Stato che non dispongono di una precisa base territoriale.

77. Viene tuttavia riconosciuto che, in considerazione del campo di applicazione territoriale di un certo numero di principi e di obiettivi stabiliti dalla Parte II e della difficoltà concreta di adottare dei provvedimenti per l'applicazione di tali disposizioni senza una definizione della loro portata geografica, tali disposizioni non possono essere applicate alle lingue sprovviste di territorio senza determinati adeguamenti. Il paragrafo 5 precisa quindi che verranno applicate alle suddette lingue unicamente per quanto possibile.

78. Alcune delle disposizioni contenute nei paragrafi da 1 a 4 non avranno difficoltà a venir applicate ugualmente alle lingue sprovviste di territorio. E' il caso per quanto riguarda il riconoscimento di tali lingue, le misure volte a sviluppare uno spirito di rispetto, di comprensione e di tolleranza nei loro confronti, il divieto di misure discriminanti e l'azione mirante ad apportar loro un sostegno positivo, la possibilità accordata ai gruppi che parlano tali lingue di intrattenere tra di loro dei rapporti all'interno dello Stato, come pure all'estero, nonché la promozione dei lavori di ricerca e di studio su tali lingue. Non verranno invece applicate alle lingue sprovviste di territorio le disposizioni relative alle circoscrizioni amministrative e ai mezzi per consentire alle persone che non le parlano di acquisirne una certa conoscenza, poiché tali misure possono venir avviate unicamente su un territorio definito. Infine, gli obiettivi volti a prevedere l'insegnamento e lo studio di tali lingue non territoriali, nonché la promozione del loro uso nella vita pubblica non potranno probabilmente essere attuati, per ragioni pratiche, se non con certe modalità di adeguamento.

Parte III – Misure atte a promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, conformemente agli impegni sottoscritti in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 2

Articolo 8 – Insegnamento

79. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo riguardano unicamente i territori nei quali viene parlata ciascuna lingua regionale o minoritaria. Devono ugualmente applicarsi “a seconda della situazione di ciascuna delle suddette lingue”. Come indicato a proposito del precedente articolo 2, paragrafo 2, tale disposizione è particolarmente pertinente per quanto riguarda la scelta dell'opzione da accettare per ciascuna di tali lingue, nei capoversi da a a f.

80. La frase “e senza pregiudizi riguardo all'insegnamento della (e) lingua (e) ufficiale (i) dello Stato” mira a evitare qualsiasi interpretazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 - e in particolar modo la prima opzione in ciascuno dei capoversi da a a f - nel senso che tali disposizioni potrebbero escludere l'insegnamento della lingua (o delle lingue) parlata (e) dalla maggioranza. Tale tendenza a creare dei ghetti linguistici sarebbe contraria ai principi dell'interculturalità e del plurilinguismo che vengono sottolineati nel preambolo e nuocerebbe agli interessi delle popolazioni interessate. Nelle circostanze particolari in cui la carta si applica alle lingue ufficiali meno diffuse, questa parte di frase significa che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano senza pregiudizio dell'insegnamento di un'altra (o di altre) lingua(e) ufficiale(i).

81. L'articolo 8 tratta di parecchi ordini e gradi dell'insegnamento: prescolare, primario, secondario, tecnico e professionale, universitario e dell'educazione degli adulti. Per ciascuno di questi livelli, vengono presentate varie opzioni, a seconda della situazione di ogni lingua regionale o minoritaria.

82. Certi capoversi utilizzano l'espressione “in numero ritenuto sufficiente”, che intende riconoscere che le autorità pubbliche non possono essere obbligate a prendere delle misure quando la situazione del gruppo linguistico permette difficilmente di raggiungere il numero di alunni minimo richiesto per formare una classe. Inoltre, viste le situazioni particolari delle lingue regionali o minoritarie, si ritiene che la quota richiesta per costituire una classe possa venir applicata con flessibilità e che un numero inferiore di alunni possa essere “ritenuto sufficiente”.

83. La formulazione dell'opzione iv dei capoversi c e d tiene conto del fatto che le situazioni nazionali variano sia per quanto riguarda l'età in cui si diventa maggiorenni, che l'età alla quale un tale insegnamento viene completato. In funzione di tali circostanze, i desideri di cui si dovrà tener conto saranno o quelli degli stessi alunni, o quelli delle loro famiglie.

84. Viene riconosciuto che certi sistemi educativi non distinguono tra insegnamento secondario e insegnamento professionale, poiché quest'ultimo viene considerato semplicemente un tipo particolare di insegnamento secondario. Tale distinzione, ciononostante, quale viene precisata ai capoversi c e d, tiene conto delle differenze nei sistemi di formazione professionale. In special modo nel caso dei paesi in cui la formazione professionale viene largamente impartita mediante il sistema dell'apprendistato e in cui sarebbero di conseguenza difficilmente applicabili delle misure a favore delle lingue regionali o minoritarie, consente alle Parti di accettare almeno le esigenze più rigorose nel campo dell'insegnamento secondario generale.

85. Le disposizioni relative all'università e all'educazione degli adulti sono paragonabili a quelle relative agli altri livelli di insegnamento, nel senso che offrono la scelta tra l'insegnamento nella lingua regionale o minoritaria e l'insegnamento di tale lingua in quanto materia scolastica. Inoltre, come nel caso dell'educazione prescolare, viene offerta un'altra soluzione per i casi in cui le autorità pubbliche non sono direttamente competenti per il tipo di insegnamento in questione. In certi Stati, il numero di locutori di una lingua regionale o minoritaria potrebbe non venir ritenuto sufficiente per impartire un insegnamento nella suddetta lingua o di tale lingua a livello universitario. In tal contesto, viene citato l'esempio di certi Stati che riconoscono, sia in virtù di un accordo specifico, sia in virtù di un accordo generale di riconoscimento dei diplomi, il diploma universitario conseguito da un locutore di una lingua regionale o minoritaria in un'università di un altro Stato in cui viene parlata la suddetta lingua.

86. Il paragrafo 1, comma g, è motivato dalla preoccupazione di non separare l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie dal loro contesto culturale. Tali lingue sono spesso legate ad una loro storia e a delle tradizioni specifiche. Tale storia e tale cultura regionale o minoritaria costituiscono una componente del patrimonio europeo. E' quindi auspicabile che coloro che non parlano tali lingue possano ugualmente avervi accesso.

87. Nella misura in cui lo Stato si impegna a garantire l'insegnamento della lingua regionale o minoritaria, deve vigilare affinché siano disponibili le risorse necessarie, ossia i mezzi finanziari, il personale e i mezzi pedagogici. Tale necessità, che è la logica conseguenza di quanto precede, non ha bisogno di venir specificata nella carta. Tuttavia, per quanto riguarda le risorse in termini di personale, si pone ugualmente la questione delle competenze, e quindi della formazione. Si tratta di un aspetto fondamentale, e per questo viene trattato in modo specifico al paragrafo 1, comma h.

88. Vista l'importanza fondamentale dell'insegnamento, e in modo più specifico, del sistema scolastico per la tutela delle lingue regionali o minoritarie, il CAHLR ha ritenuto necessario prevedere uno o più organi specifici incaricati del controllo delle misure prese in questo campo. Le caratteristiche di un tale organo non vengono specificate nel paragrafo 1, comma i. Pertanto, può essere un ente della pubblica istruzione, come pure un organo indipendente. Tale ruolo potrebbe ugualmente essere affidato all'organo previsto all'articolo 7, paragrafo 4 della carta. In ogni caso, la carta esige che i risultati del controllo esercitato vengano resi pubblici.

89. La carta limita normalmente la tutela delle lingue regionali o minoritarie all'area geografica in cui vengono tradizionalmente parlate. Nondimeno, il paragrafo 2 dell'articolo 8 costituisce un'eccezione a tale regola. E' motivato dalla considerazione del fatto che, nella vita moderna, in cui la mobilità è uno dei fattori essenziali, il principio di territorialità può non rivelarsi più sufficiente, nella pratica, per garantire la tutela effettiva di una lingua regionale o minoritaria. Un numero importante di locutori di tale lingua in particolare si è spostato nelle grandi città. Viste tuttavia le difficoltà legate all'estensione dell'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie al di fuori della loro sede territoriale tradizionale, l'articolo 8, paragrafo 2 offre una certa flessibilità negli impegni indicati e, in ogni modo, si applica unicamente se tali misure sono giustificate dal numero di locutori della lingua in questione.

Articolo 9 – Autorità giudiziarie

90. Il paragrafo 1 di questo articolo si applica alle circoscrizioni giudiziarie nelle quali il numero dei residenti che parlano le lingue regionali o minoritarie è tale da giustificare le misure in questione. Tale precisazione corrisponde in parte alla norma generale cui si ispirano la maggior parte delle disposizioni della carta, che intende proteggere le lingue regionali o minoritarie all'interno del territorio in cui sono tradizionalmente parlate. Per quanto riguarda le istanze superiori situate al di fuori del territorio nel quale la lingua regionale o minoritaria è parlata, spetta in tal caso allo Stato interessato tener conto della natura speciale del sistema giudiziario e della gerarchia delle sue istanze.

91. La formulazione della frase introduttiva dell'articolo 9, paragrafo 1 rispecchia ugualmente la volontà del CAHLR di tutelare i principi fondamentali della giustizia, quali l'uguaglianza delle parti e una adeguata rapidità del procedimento giudiziario, di fronte all'eventualità che si faccia un ricorso abusivo alle lingue regionali o minoritarie. Tale legittima preoccupazione non giustifica tuttavia alcuna restrizione generale agli impegni sottoscritti da una Parte in questo paragrafo; viceversa, qualsiasi abuso delle possibilità offerte dovrà essere constatato dal giudice in casi concreti.

92. Viene effettuata una distinzione tra i procedimenti penali, civili e quelli amministrativi, e le opzioni offerte sono adattate alla natura particolare di ogni categoria. Come lo indicano i termini “e/o”, alcune di tali opzioni possono essere adottate insieme.

93. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 riguardano i procedimenti davanti alle autorità giudiziarie. A seconda delle disposizioni specifiche esistenti in ogni Stato in materia giudiziaria, il termine “autorità giudiziarie” dovrebbe, se necessario, essere inteso riferirsi ugualmente a degli organi diversi dai tribunali e che esercitano una funzione giudiziaria. E' il caso in particolare del capoverso c.

94. La prima opzione dei capoversi a, b e c dell'articolo 9, paragrafo 1 utilizza l'espressione “conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie”. Tale espressione implica, in ogni caso, che la lingua regionale o minoritaria in questione è utilizzata nella sala delle udienze e negli atti della procedura ai quali partecipa la parte che parla la suddetta lingua. Spetta tuttavia ad ogni Stato, in funzione delle caratteristiche particolari del suo sistema giurisdizionale, precisare la portata dell'espressione “conducano la procedura”.

95. Vale la pena di sottolineare che il paragrafo 1, comma a.ii, con il quale le Parti si impegnano a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria, va oltre il diritto dell'imputato, sancito all'articolo 6, paragrafo 3, comma e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza. Come i capoversi b.ii e c.ii, si basa sulla considerazione che, benché i locutori di una lingua regionale o minoritaria siano capaci di parlare la lingua ufficiale, nei casi in cui devono giustificarsi dinanzi ad un tribunale, possono provare il bisogno di esprimersi nella lingua che emotivamente è loro più congeniale o di cui hanno una migliore padronanza. Sarebbe pertanto un controsenso nei confronti degli orientamenti della carta limitare la sua applicazione a delle situazioni di stretta necessità pratica. Inoltre, visto che tale disposizione va oltre l'aspetto dei diritti dell'uomo nel senso stretto poiché offre in realtà la libertà di scelta all'imputato ed esige che gli vengano offerte delle possibilità materiali per soddisfare la sua decisione, è stato ritenuto ragionevole lasciare agli Stati un certo potere discrezionale sul fatto di accettarla, e di limitarne l'applicazione a certe circoscrizioni giudiziarie.

96. Il paragrafo 1, comma d, riguarda la gratuità delle traduzioni o dell'assistenza di interpreti che potrebbero rivelarsi necessarie per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, capoversi b e c. Spetta agli Stati che non decidessero di adottare questo comma di risolvere questo problema sia seguendo le norme vigenti, sia adottando nuove norme specifiche intese a tener conto dell'opportunità di promuovere le lingue regionali o minoritarie. Di conseguenza, le spese sostenute potrebbero essere, in tutto o in parte, a carico della persona che richiede certi documenti, oppure potrebbero essere ripartite tra le parti, ecc.

97. Il paragrafo 2 riguarda la validità degli atti giuridici redatti in una lingua regionale o minoritaria. La sua portata è in realtà limitata, poiché non indica tutte le condizioni di validità di un atto, ma si limita a precisare che la validità di un atto non può essere negata per il solo fatto che sia formulato in una lingua regionale o minoritaria. Non esclude d'altronde che lo Stato possa prevedere delle formalità ulteriori in questo caso, come per esempio l'inclusione di una formula di certificazione nella lingua ufficiale. Il paragrafo 2, comma b, implica che il contenuto del documento fatto valere dalla parte che utilizza la lingua regionale o minoritaria venga portato, direttamente o indirettamente (pubblicità, servizio di comunicazione dello Stato, ecc.), a conoscenza dell'altra parte o dei terzi interessati che non parlano la lingua regionale o minoritaria, in una forma che possono comprendere.

98. L'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, non pregiudica l'applicazione dei trattati e convenzioni di assistenza giudiziaria. Infatti, la questione delle lingue da utilizzare è espressamente stabilita in ciascuno di tali trattati.

99. Il paragrafo 3 riguarda la traduzione di testi legislativi nelle lingue regionali o minoritarie. L’espressione “a meno che tali testi non siano già disponibili in altro modo” si riferisce al caso in cui il testo esistesse già in una lingua regionale o minoritaria, poiché è già stato tradotto in una lingua simile o identica che è la lingua ufficiale di un altro Stato.

Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici

100. Scopo di questo articolo è consentire ai locutori di lingue regionali o minoritarie di esercitare i loro diritti di cittadini e i loro doveri civici in condizioni che rispettino il loro modo di espressione.

101. Queste disposizioni mirano principalmente a migliorare la comunicazione tra le autorità pubbliche e i locutori delle lingue regionali o minoritarie. E' vero che l'evoluzione delle situazioni sociali e culturali è tale che la grandissima maggioranza delle persone che parlano tali lingue è bilingue ed è in grado di utilizzare una lingua ufficiale per entrare in contatto con le autorità amministrative. E' nondimeno fondamentale, dal punto di vista dello stato giuridico di tali lingue, della loro evoluzione e da un punto di vista soggettivo, permettere di utilizzare tali lingue regionali o minoritarie nelle relazioni con le suddette autorità. In realtà è ovvio che una lingua completamente esclusa dai rapporti con le autorità pubbliche sarebbe di fatto negata in quanto tale, poiché la lingua è un mezzo di comunicazione pubblico e non la si potrebbe ridurre unicamente alla sfera delle relazioni private. D'altra parte, se una lingua non avesse accesso alla vita pubblica, giuridica e amministrativa, perderebbe progressivamente tutto il suo potenziale di terminologia in tali campi e diventerebbe una lingua “handicappata”, incapace quindi di esprimere tutti gli aspetti della vita collettiva.

102. L’articolo 10 distingue, tra i vari interventi delle autorità pubbliche, tre aspetti distinti:

– l'azione delle autorità amministrative dello Stato: si mira con questo punto agli interventi tradizionali delle autorità pubbliche, in particolare sotto forma di prerogative di potere pubblico o di poteri di diritto comune (paragrafo 1);

– l'azione delle autorità locali e regionali, ossia degli enti territoriali a livello inferiore a quello nazionale che hanno degli attributi autonomi (paragrafo 2);

– l'azione degli organi che forniscono dei servizi pubblici, sia in un ambito di diritto pubblico, che di diritto privato, purché restino sotto il controllo dell'autorità pubblica: servizi postali, ospedali, elettricità, trasporti, ecc (paragrafo 3).

103. In ogni settore, mediante degli adeguamenti appropriati alla natura specifica delle autorità o degli enti interessati, si tiene conto della diversità delle situazioni linguistiche. In alcuni casi, le caratteristiche della lingua regionale o minoritaria consentono di riconoscerle uno stato giuridico di “semi ufficialità”, rendendola quindi, su un territorio, una lingua di lavoro o il modo normale di comunicazione delle autorità pubbliche (il ricorso alla lingua ufficiale o alla lingua maggiormente diffusa resta la norma nei contatti con le persone che non parlano la lingua regionale o minoritaria). In altri casi, tale lingua può almeno essere utilizzata nelle relazioni che tali autorità possono avere con le persone che si rivolgono a loro in tale lingue. Quando però la situazione obiettiva di una lingua regionale o minoritaria rende impossibili tali soluzioni, sono previsti degli impegni minimi per tutelare la posizione delle persone che parlano la suddetta lingua: delle richieste o dei documenti su forma orale o scritta possono essere legittimamente presentati nella lingua regionale o minoritaria, senza tuttavia che ne derivi l'obbligo che venga risposto in tale lingua.

104. Gli impegni delle Parti contenuti nei paragrafi 1 e 3 sono limitati dall'espressione “nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile”. Tale precisazione non intende sostituire la facoltà accordata alle Parti dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di omettere dai loro impegni assunti nei confronti di ogni lingua particolare alcune delle disposizioni della Parte III della carta. Tenta tuttavia effettivamente di tener conto del fatto che talune misure previste hanno delle incidenze rilevanti sotto il profilo dei mezzi finanziari, dei mezzi in personale o della formazione. L'accettazione di una disposizione particolare relativa ad una lingua determinata provoca necessariamente un impegno a fornire le risorse e a prendere le misure amministrative necessarie per renderla effettiva. Viene ciononostante riconosciuto che possono esistere delle situazioni nelle quali l'applicazione totale ed illimitata della disposizione in questione non si rivelerebbe, oppure non è ancora realistica. La formulazione “nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile” consente alle Parti, nel quadro dell'applicazione delle disposizioni pertinenti, di verificare nei singoli casi se esistono tali circostanze.

105. I termini del paragrafo 2, e segnatamente l'impegno delle Parti “a permettere e/o ad incoraggiare”, sono stati scelti in modo da tener conto dei principi dell'autonomia locale e regionale. Non significano che viene accordata meno importanza all'applicazione delle disposizioni ivi enunciate, che riguardano le autorità pubbliche più vicine ai cittadini. In modo generale, il CAHLR ha dimostrato di essere conscio che l'applicazione di certe disposizioni della carta rientra nell'ambito della sfera degli enti locali o regionali e può rappresentare dei costi notevoli per le collettività interessate. Le Parti dovrebbero vigilare affinché l'applicazione della carta rispetti il principio dell'autonomia locale quale è definito nella carta europea dell'autonomia locale e segnatamente all'articolo 9, paragrafo 1, che stabilisce che “Le collettività locali hanno il diritto, nel quadro della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.”

106. Il paragrafo 2, comma a, prevede l'uso delle lingue regionali o minoritarie “nel quadro” dell'amministrazione regionale o locale. E' una formulazione che intende indicare che una lingua regionale o minoritaria può essere utilizzata come lingua di lavoro dall'autorità in questione, senza peraltro indicare che la lingua regionale o minoritaria possa essere utilizzata nelle relazioni con il governo centrale.

Articolo 11 – Mass media

107. Il posto e il tempo di cui possono disporre le lingue regionali o minoritarie nei mass media sono essenziali per la loro tutela. Ai nostri giorni, una lingua non ha la possibilità di mantenere la propria influenza se non può accedere alle nuove forme di comunicazione di massa. Il loro sviluppo a livello mondiale e l'evoluzione della tecnologia portano a indebolire l'influenza culturale delle lingue meno diffuse. Infatti, per i grandi mezzi di comunicazione, e in particolare la televisione, l'importanza della dimensione del pubblico è in generale un fattore decisivo. Invece, le lingue regionali o minoritarie corrispondono ad un mercato culturale ridotto. Malgrado le nuove possibilità che vengono loro offerte dal progresso della tecnologia della radiodiffusione, è ancora evidente che, per poter disporre di un accesso minimo ai mass media, le lingue regionali o minoritarie hanno bisogno di un sostegno pubblico. Ebbene, il settore dei mass media è appunto uno dei campi nei quali l'intervento pubblico è limitato e nel quale le forme di intervento mediante una regolamentazione sono poco efficaci. Le autorità pubbliche agiscono in questo campo essenzialmente su forma di incentivi e apportando un sostegno. Per garantire che tali incentivi e sostegni siano forniti a favore delle lingue regionali o minoritarie, la carta chiede agli Stati di prendere degli impegni su vari punti.

108. Le misure previste a questo articolo sono a vantaggio dei locutori delle lingue regionali o minoritarie all'interno delle aree geografiche rispettive delle suddette lingue. La formulazione del paragrafo 1 in merito a questa questione, che differisce da quella utilizzata negli altri articoli, tiene conto della natura particolare dei mass media audiovisivi. Infatti, sebbene le misure siano adottate nell'ambito di un territorio determinato, i loro effetti possono estendersi ben oltre tale area; d'altro canto, non è necessario che le misure vengano adottate all'interno del territorio in questione, purché possano usufruirne coloro che vi vivono.

109. E' riconosciuto che le autorità pubbliche, nei vari Stati, esercitano sui mass media un controllo il cui livello è variabile. Per questa ragione, viene specificato ai paragrafi 1 e 3 che la portata del loro impegno è determinata dalla portata delle loro competenze, dei loro poteri o del loro ruolo legittimo in questo campo. Viene inoltre fatto rilevare che in tutti i paesi il ruolo legittimo dello Stato nella definizione del quadro giuridico e delle condizioni secondo le quali gli obiettivi di questo articolo possono venir conseguiti è limitato dal principio dell'autonomia dei mass media.

110. Il paragrafo 1 dell'articolo 11 fa una distinzione tra gli impegni che sono proposti a favore di lingue regionali o minoritarie nel campo della radio e della televisione, a seconda che queste ultime abbiano più o meno una missione di servizio pubblico.Tale missione, che può essere assunta da enti di radiodiffusione pubblici o privati, implica che venga fornita una gamma molto estesa di programmi, comprendenti la presa in considerazione dei gusti e degli interessi delle minoranze. In tal contesto, lo Stato può prevedere (per esempio mediante la legislazione o nei capitolati delle emittenti radiofoniche) che dei programmi vengano offerti nelle lingue regionali o minoritarie. Il comma a tratta di tale situazione. Invece, laddove la radiodiffusione è prevista come una funzione dipendente unicamente dal settore privato, lo Stato non può far altro che limitarsi ad incoraggiare e/o a facilitare (capoversi b e c). Solo questa ultima situazione si applica alla stampa scritta (comma e). Se del caso, l'impegno accettato dalle Parti comporta l'attribuzione delle frequenze necessarie alle emittenti nelle lingue regionali o minoritarie.

111. Per quanto minimo possa essere il ruolo dello Stato nei confronti dei mass media, esso conserva normalmente almeno il potere di garantire la libertà di comunicazione e di adottare le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che impediscono tale libertà. Per questo, il paragrafo 2 non contiene la stessa disposizione del paragrafo 1 per quanto riguarda la portata della competenza delle autorità pubbliche. L'impegno di garantire la libertà di ricevere dei programmi si riferisce non solo agli ostacoli frapposti deliberatamente al ricevimento dei programmi emessi dai paesi vicini, ma ugualmente agli ostacoli passivi dovuti al fatto che le autorità competenti non hanno compiuto alcun sforzo per garantire che sia possibile ricevere tali programmi.

112. Dal momento che le trasmissioni a partire da uno Stato vicino non possono essere sottoposte alle condizioni legittime di quelle prodotte sul territorio proprio della Parte, la terza frase di questo paragrafo introduce una garanzia redatta negli stessi termini dell'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo alla libertà di espressione. Occorre tuttavia segnalare, per quanto riguarda la televisione transfrontaliera, che, per gli Stati che sono Parti contraenti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, le situazioni e le condizioni secondo le quali possono venir limitate le libertà garantite dall'articolo 11, paragrado 2 della carta verranno determinate dalla suddetta convenzione, in particolare in virtù del principio di non restrizione della ritrasmissione sul loro territorio di programmi conformi ai termini della convenzione sulla televisione transfrontaliera. Inoltre, le disposizioni di questo paragrafo non incidono sulla necessità di rispettare i diritti d'autore.

113. L'articolo 11, paragrafo 3, prevede che vengano rappresentati gli interessi dei locutori di lingue regionali o minoritarie negli organi incaricati di garantire il pluralismo dei mass media. Tali strutture esistono nella maggior parte dei paesi europei I termini “o presi in considerazione” sono stati inseriti per ovviare alla difficoltà eventuale di stabilire chi siano i rappresentanti dei locutori di tali lingue. Il CAHLR ha tuttavia ritenuto sufficiente che i gruppi linguistici vengano rappresentati nelle stesse condizioni di altre categorie della popolazione. Potrebbe per esempio essere fatto mediante l'intervento degli organi rappresentativi delle lingue regionali o minoritarie previsti all'articolo 7, paragrafo 4 della carta.

Articolo 12 – Attività e strutture culturali

114. In questo campo, come è il caso per l'articolo 11, gli Stati vengono invitati ad impegnarsi unicamente nella misura in cui le autorità pubbliche dispongano di competenza, poteri o di un ruolo legittimo che consentano loro effettivamente di intervenire. Visto però che le autorità pubbliche hanno una influenza innegabile sulle condizioni di utilizzazione delle strutture culturali, la carta chiede loro di vigilare affinché le lingue regionali o minoritarie abbiano un posto appropriato nel funzionamento di tali strutture.

115. Ai sensi del paragrafo 1, comma a, viene chiesto agli Stati, in modo generale, di incoraggiare le iniziative che corrispondono a delle espressioni culturali proprie alle lingue regionali o minoritarie. I mezzi di tale sostegno sono quelli utilizzati abitualmente per la promozione culturale. L'espressione “i diversi mezzi di accesso alle opere...” intende – a seconda del tipo di attività culturale – la pubblicazione, la produzione, la presentazione, la diffusione, la trasmissione, ecc.

116. Vista la loro base demografica generalmente limitata, le lingue regionali o minoritarie non dispongono delle stesse capacità di produzione culturale di quelle più diffuse. Per promuovere l'utilizzazione di tali lingue e consentire inoltre ai loro locutori di accedere a un vasto patrimonio culturale, è quindi necessario ricorrere alla traduzione, al doppiaggio, alla post-sincronizzazione e ai sottotitoli. Per evitare le barriere culturali, occorre tuttavia che si operi un processo nei due sensi. E' quindi essenziale, per la vitalità e lo stato giuridico delle lingue regionali e minoritarie, che le opere importanti prodotte in tali lingue vengano fatte conoscere ad un vasto pubblico. E' il fine del paragrado 1, capoverso b.

117. Per quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni culturali, ossia degli organi incaricati di avviare e di assistere le attività culturali nelle loro diverse forme, viene richiesto agli Stati di vigilare affinché tali istituzioni offrano nei loro programmi un posto sufficiente alla conoscenza e all'uso delle lingue regionali o minoritarie, come pure alle loro corrispondenti culture (articolo 12, paragrafo 1, capoversi da d a f). La carta non può evidentemente precisare le modalità di tale integrazione delle lingue regionali o minoritarie nelle attività di queste istituzioni. Sottolinea unicamente che tale integrazione deve farsi “in misura adeguata”. In considerazione del fatto che il ruolo degli Stati in questo campo è generalmente un ruolo di orientamento e di controllo, non viene loro richiesto di realizzare essi stessi tale obiettivo, ma soltanto “di vigilare” affinché venga preso in considerazione.

118. La carta prevede ugualmente l'istituzione, per ciascuna lingua regionale o minoritaria, di un organismo incaricato della raccolta, dell'archiviazione e della diffusione delle opere prodotte in tale lingua (articolo 12, paragrafo 1, capoverso g). Vista la situazione di debolezza in cui si trovano molte lingue regionali o minoritarie, occorre organizzare in modo sistematico tale tipo di lavori, lasciando alla valutazione degli Stati la decisione sul modo di organizzare un tale organismo. In vista dell'applicazione di questo capoverso, potrà forse rivelarsi necessario che certi Stati adattino la loro legislazione relativa al deposito legale e all'archiviazione, per consentire all'ente previsto di prendere parte alla conservazione delle opere realizzate nelle lingue regionali o minoritarie.

119. L'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, si riferisce ai territori nei quali vengono parlate le lingue regionali o minoritarie, sebbene venga riconosciuto che, in pratica, un numero rilevante di tali disposizioni hanno delle incidenze che si estendono ben oltre tali territori. Considerando tuttavia la natura della promozione culturale e per tener conto delle esigenze che si presentano al di fuori delle zone nelle quali tali lingue sono tradizionalmente parlate (in particolare come conseguenza delle migrazioni interne), l'articolo 12, paragrado 2 introduce delle disposizioni che corrispondono a quelle dell'articolo 8, paragrafo 2.

120. Tutti gli Stati svolgono un'attività di promozione della loro cultura nazionale all'estero. Per dare un'immagine completa e fedele di tale cultura, questa azione di promozione deve lasciare ugualmente un posto alle lingue e alle culture minoritarie. Un tale impegno, previsto all'articolo 12, paragrafo 3, costituisce una forma di applicazione del principio del riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie, quale figura all'articolo 7, paragrafo 1, capoverso a della Parte II della carta.

Articolo 13 – Vita economica e sociale

121. Nei sistemi economici e sociali che caratterizzano i paesi del Consiglio d'Europa, l'interferenza dei pubblici poteri nella vita economica e sociale è limitata nella maggior parte dei casi ad una funzione legislativa e di regolazione. In tali condizioni, risultano limitate le possibilità delle autorità pubbliche di intervenire per garantire un posto appropriato alle lingue regionali o minoritarie in questi settori. La carta prevede tuttavia un certo numero di misure in questo campo. Tenta, da un lato, di eliminare le misure volte a vietare e a scoraggiare l'uso di tali lingue nella vita economica e sociale e propone, dall'altro lato, un certo numero di provvedimenti positivi.

122. Le disposizioni enunciate al paragrafo 13, comma 1, costituiscono la volontà di concretizzare il principio di non discriminazione. E' per questo che sono suscettibili di essere applicate sull'insieme del territorio degli Stati contraenti e non unicamente sulle parti dei territori ove vengono parlate le lingue regionali o minoritarie.

123. All'articolo 13, paragrafo 2, la carta elenca varie misure concrete di sostegno alle lingue regionali o minoritarie in questo settore. Per soddisfare delle esigenze di pragmatismo, tali misure sono limitate ai territori nei quali tali lingue sono parlate. Per quanto riguarda l'espressione “nella misura in cui ciò sia ragionevolmente possibile”, occorre riferirsi alle spiegazioni date al precedente articolo 10 (vedi paragrafo 104). Infine, l'impegno delle Parti non va oltre la sfera di competenza delle autorità pubbliche, ma tale disposizione riguarda unicamente il capoverso c.

Articolo 14 – Scambi transfrontalieri

124. Questo articolo completa e sviluppa l'idea enunciata all'articolo 7, paragrafo 1, capoverso i. Si potranno consultare le spiegazioni date precedentemente - vedi paragrafi 69-70).

125. La cooperazione transfrontaliera si sta sviluppando in numerosi settori tra regioni confinanti di Stati diversi. E' stato evidenziato che in certi casi tale situazione può ancora apparire come un problema per l'integrità territoriale dello Stato. Tuttavia, allo stadio attuale del riavvicimanento tra Stati europei, si rivela al contrario una chance per gli Stati poter disporre di un “fatto culturale” che rafforzi la loro mutua comprensione. Il Consiglio d'Europa ha dedicato una convenzione-quadro alla cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale. Mentre è auspicabile, in modo generale, che tale cooperazione possa intensificarsi, il capoverso b sottolinea che è tanto più vero nel caso in cui una stessa lingua regionale è parlata da entrambi i lati di una frontiera.

126. La cooperazione prevista può estendersi a dei settori quali il gemellaggio di scuole, gli scambi di insegnanti, il reciproco riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, l'organizzazione in comune di attività culturali, lo sviluppo della circolazione di beni culturali (libri, film, mostre, ecc) e l'attività transfrontaliera degli animatori culturali (troupes d'attori, conferenzieri, ecc). In certi casi, può ugualmente rivelarsi un utile mezzo (e meno oneroso) di applicazione di altri impegni sottoscritti nell'ambito della carta: per esempio, nel caso della messa a disposizione di forme di insegnamento superiore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, comma e, un accordo bilaterale potrebbe prevedere che degli studenti interessati possano frequentare degli istituti appropriati in uno Stato vicino.

Parte IV – Applicazione della carta

(Articoli 15-17)

127. Per permettere un controllo dell'applicazione della carta, sia da parte del Consiglio d'Europa, che dei suoi membri e del pubblico in genere, la carta ha adottato un sistema di rapporti periodici redatti dalle Parti in merito alle misure adottate per attuare le disposizioni della carta. Essa prevede che tale rapporto verrà richiesto ogni tre anni; tuttavia il primo rapporto, che ha lo scopo di descrivere la situazione delle lingue regionali o minoritarie al momento dell'entrata in vigore della carta per lo Stato interessato, deve venir presentato entro un anno da tale data.

128. Al fine di garantire l'efficacia di questo controllo dell'applicazione della carta, essa prevede l'istituzione di un comitato di esperti incaricato di esaminare i rapporti presentati dalle varie Parti. Tale comitato di esperti potrà ugualmente essere contattato da organi od associazioni allo scopo di fornirgli delle informazioni complementari o di esporgli delle situazioni particolari legate all'applicazione della carta e in modo particolare della sua Parte III (articolo 16, paragrafo 2). Potranno rivolgersi al comitato d'esperti unicamente gli organi istituiti legalmente in una delle Parti per delle questioni riguardanti tale Parte. Si intende in tal modo evitare che dei gruppi che hanno la propria sede al di fuori del territorio della Parte interessata dall'applicazione della carta possano utilizzare tale sistema di monitoraggio previsto dalla carta per suscitare dei disaccordi tra le Parti.

129. E' opportuno sottolineare che non si tratta di una procedura di reclamo quasi giurisdizionale. Il comitato di esperti è unicamente incaricato di controllare l'applicazione della carta e di raccogliere delle informazioni a tal fine. Gli organi di cui all'articolo 16 non possono chiedergli di svolgere un ruolo di istanza di ricorso più o meno giudiziario.

130. Il comitato di esperti avrà la facoltà di vagliare tutte le informazioni ricevute presso gli Stati interessati. Sarà obbligato di richiedere loro delle spiegazioni e dei complementi di informazioni necessari alla realizzazione delle sue investigazioni. Il risultato di tali verifiche verrà comunicato al Comitato dei Ministri, corredato dalle osservazioni degli Stati interessati, in occasione dei rapporti presentati dal comitato di esperti. Pur essendo emerso che, nell'interesse della trasparenza, tali rapporti dovrebbero essere resi pubblici automaticamente, è stato ritenuto che, dal momento che potevano contenere delle proposte di raccomandazioni che il Comitato dei Ministri potrebbe rivolgere ad uno o a più Stati, spettasse a quest'ultimo di valutare caso per caso in che misura fosse necessario pubblicarli.

131. Il comitato di esperti sarà composto da un membro per ciascun Stato che avrà sottoscritto la carta. Si tratterà di persone riconosciute per la loro alta competenza nel campo delle lingue regionali o minoritarie. Nel contempo, nel porre l'accento sul carattere intrinsecamente personale della nomina “di alta levatura morale”, la carta indica che gli esperti designati presso il comitato, nello svolgimento del loro compito, devono agire in modo indipendente e non seguire le istruzioni dei governi interessati.

132. Questo meccanismo di controllo dell'applicazione della carta da parte di un comitato di esperti consentirà di disporre di un'informazione obiettiva sulla situazione delle lingue regionali o minoritarie nel rispetto più completo delle responsabilità proprie dei vari Stati.

Parte V – Disposizioni finali

133. Le disposizioni finali contenute agli articolo da 18 a 23 si basano sul modello delle clausole finali applicabili alle convenzioni e accordi conclusi in seno al Consiglio d'Europa.

134. E' stato deciso di non far figurare tra queste disposizioni finali una clausola territoriale che consentirebbe agli Stati di escludere una parte del loro territorio dal campo di applicazione della carta. La presente carta è infatti già intrinsecamente caratterizzata dal fatto che riguarda innanzitutto dei territori particolari, ossia quelli nei quali vengono parlate delle lingue regionali o minoritarie; inoltre, gli Stati contraenti hanno già il diritto, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di precisare a quali lingue regionali o minoritarie verranno applicati i loro impegni.

135. In virtù dell'articolo 21, le Parti hanno il diritto di formulare delle riserve unicamente a proposito dei paragrafi da 2 a 5 dell'articoli 7 della carta. Il CAHLR ha ritenuto che gli Stati contraenti non avrebbero dovuto avere la facoltà di formulare delle riserve all'articolo 7, paragrafo 1, in considerazione del fatto che il suddetto paragrafo comporta degli obiettivi e dei principi. Per quanto riguarda la Parte III, è stato del parere che, in un testo che già offriva alle Parti una scelta cosi' vasta in materia di impegni assunti, delle riserve si sarebbero rivelate inappropriate.

136. Considerando l'importanza del tema affrontato dalla carta per numerosi Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa, o che non lo sono ancora, è stato deciso che la carta avrebbe assunto la forma di una convenzione aperta, alla quale degli Stati non membri potranno essere invitati ad aderire (articolo 20).