CouncilEurope

Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa

Berna, 19 settembre 1979

The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Economic Community shall be read as the European Union.

Annexes : I | II | III | IV
Explanatory Report
English
Traduzioni

Bern Convention website

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Conven­zione,

Visto che il Consiglio d’Europa si prefigge di attuare un’unione più stretta fra i suoi membri;

Considerata la volontà del Consiglio d’Europa di cooperare con altri Stati nel campo della conservazione della natura;

Riconoscendo che la flora e la fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che oc­corre preservare e trasmettere alle generazioni future;

Riconosciuta l’essenziale importanza della flora e della fauna selvatiche per il man­tenimento degli equilibri biologici;

Costatate la rarefazione di numerose specie di flora e fauna selvatiche e la minaccia d’estinzione che grava su talune di loro;

Consci che la conservazione dei biotopi è un elemento essenziale per la protezione e la preservazione della flora e della fauna selvatiche;

Riconoscendo che, nei loro obiettivi e programmi nazionali, i governi dovrebbero tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche, e che una coope­razione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici;

Consci delle numerose domande d’azione comune di governi e istanze internazio­nali, segnatamente di quelle della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, del 1972, e dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa;

Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della Conservazione della vita selva­tica, le raccomandazioni della Risoluzione numero 2 della seconda Conferenza mi­nisteriale europea sull’ambiente,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

1. Scopo della presente Convenzione è di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, segnatamente delle specie e dei biotopi la cui conservazione richiede la cooperazione di più Stati, e di promuovere tale coope­razione.

2. Attenzione particolare è rivolta alle specie, comprese quelle migratrici, minacciate d’estinzione e vulnerabili.

Articolo 2

Le Parti contraenti prendono i provvedimenti necessari per mantenere o adattare la popolazione della flora e della fauna selvatiche a un livello corrispondente in parti­colare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e dei bisogni delle sottospecie, varietà o forme minacciate a livello locale.

Articolo 3

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti necessari all’attuazione di politiche nazionali di conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, pre­stando particolare attenzione alle specie minacciate d’estinzione e vulnerabili, so­prattutto a quelle endemiche e ai biotopi minacciati, conformemente alle disposi­zioni della presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente si impegna, nella sua politica di pianificazione e di svi­luppo e nei suoi provvedimenti di lotta contro l’inquinamento, a tener conto della conservazione della flora e della fauna selvatiche.

3. Ogni Parte contraente promuove l’educazione e la diffusione di informazioni ge­nerali concernenti la necessità di conservare specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro biotopi.

Capitolo II – Protezione dei biotopi

Articolo 4

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appro­priati e necessari per proteggere i biotopi delle specie di flora e di fauna selvatiche, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II, e per salvaguardare i biotopi minacciati nella loro esistenza.

2. Le Parti contraenti tengono conto, nelle loro politiche di pianificazione e di svi­luppo, dei bisogni della conservazione delle zone protette di cui al paragrafo prece­dente, al fine di evitarne o ridurne il più possibile qualsiasi deterioramento.

3. Le Parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate negli allegati II e III e che, per la loro ubicazione rispetto alle vie di migrazione, risultano appro­priate come aree di svernamento, di assembramento, d’alimentazione, di riprodu­zione o di muta.

4. Le Parti contraenti si impegnano a coordinare quanto necessario i loro sforzi per proteggere i biotopi di cui al presente articolo, laddove siano situati in regioni esten­dentesi da una parte e dall’altra del confine.

Capitolo III – Conservazione delle specie

Articolo 5

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di flora selvatica enumerate nell’allegato I. Sono vietate la raccolta, la raccattatura, il taglio o lo sradi­camento intenzionali delle piante ivi menzionate. Ogni Parte contraente vieta quanto necessario la detenzione o la commercializzazione di queste specie.

Articolo 6

Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi regolamentari appropriati e necessari per assicurare la conservazione particolare delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato II. Sono segnatamente vietate, per queste specie:

a. qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e d’uccisione intenzio­nale;

b. la deteriorazione o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione o delle aree di riposo;

c. la perturbazione intenzionale della fauna selvatica, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di dipendenza e di ibernazione, in quanto la pertur­bazione abbia un’effetto significativo riguardo agli obiettivi della presente Convenzione;

d. la distruzione o la raccattatura intenzionali delle uova nella natura o la loro detenzione, anche se vuote;

e. la detenzione e il commercio interno di questi animali, vivi o morti, com­presi quelli imbalsamati, e di qualsiasi parte o prodotto, facilmente identifi­cabili, ottenuti dall’animale, qualora tale provvedimento contribuisca al­l’ef­fi­ca­cia delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1. Ogni Parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appro­priati e necessari per proteggere le specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III.

2. Qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell’allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l’esistenza di queste po­polazioni, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 2.

3. Questi provvedimenti comprendono in particolare:

a. l’istituzione di periodi di chiusura e/o d’altri provvedimenti regolamentari d’esercizio;

b. ove occorra, il divieto temporaneo o locale dello sfruttamento, al fine di permettere alle popolazioni esistenti di ritrovare un livello soddisfacente;

c. il disciplinamento, ove occorra, della vendita, della detenzione, del trasporto o dell’offerta a scopo di vendita di animali selvatici, vivi o morti.

Articolo 8

Quanto alla cattura o all’uccisione delle specie di fauna selvatica enumerate nell’al­le­gato III e nel caso in cui siano fatte deroghe conformi all’articolo 9 per quanto concerne le specie enumerate nell’allegato II, le Parti contraenti vietano l’impiego di qualsiasi mezzo non selettivo di cattura e di uccisione e di mezzi atti a provocare localmente la scomparsa o a turbare gravemente la tranquillità delle po­polazioni di una specie, in particolare i mezzi enumerati nell’allegato IV.

Articolo 9

1. Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuocia alla sopravvivenza della popolazione interessata, ogni Parte contraente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 e al divieto dell’impiego dei mezzi di cui all’articolo 8:

– nell’interesse della protezione della flora e della fauna;

– per prevenire danni importanti alle colture, al bestiame, alle foreste, alle pe­schiere, alle acque e ad altre forme di proprietà;

– nell’interesse della sanità e della sicurezza pubbliche, della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;

– a fini di ricerca e d’educazione, di ripopolamento, di reintroduzione e d’allevamento;

– per permettere, in condizioni severamente controllate, su fondamento selet­tivo e in certa misura, la cattura, la detenzione o qualsiasi altro sfruttamento giudizioso di certi animali e piante selvatiche in piccole quantità.

2. Le Parti contraenti sottopongono al Comitato permanente un rapporto biennale sulle deroghe fatte in virtù del paragrafo precedente. Tale rapporto deve menzionare:

– le popolazioni che sono o sono state oggetto delle deroghe e, se possibile, il numero degli esemplari implicati;

– i mezzi d’uccisione o di cattura autorizzati;

– le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono intervenute;

– l’autorità abilitata a dichiarare che tali condizioni sono state adempiute e a prendere le decisioni concernenti i mezzi impiegabili, i loro limiti e le per­sone incaricate dell’esecuzione;

– i controlli fatti.

Capitolo IV – Disposizioni particolari per le specie migratrici

Articolo 10

1. Oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si im­pegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici enu­merate negli allegati II e III e la cui area di ripartizione si estende sui loro territori.

2. Le Parti contraenti prendono provvedimenti al fine d’assicurare che i periodi di chiusura e/o altri provvedimenti regolamentari d’esercizio istituiti in virtù del para­grafo 3.a dell’articolo 7 corrispondano veramente ai bisogni delle specie migratrici enumerate nell’allegato III.

Capitolo V – Disposizioni complementari

Articolo 11

1. Nell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a:

a. cooperare ogni volta sia utile, segnatamente quando tale cooperazione possa rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi conformemente agli altri arti­coli della presente Convenzione;

b. promuovere e coordinare i lavori di ricerca connessi con le finalità della pre­sente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente si impegna a:

a. promuovere la reintroduzione delle specie indigene di flora e di fauna selva­tiche, quando tale provvedimento contribuisca alla conservazione di una specie minacciata d’estinzione, a condizione ch’essa proceda preliminar­mente, tenuto conto delle esperienze di altre Parti contraenti, a uno studio volto a stabilire se tale reintroduzione sia efficace e accettabile;

b. controllare severamente l’introduzione delle specie non indigene.

3. Ogni Parte contraente comunica al Comitato permanente le specie che beneficiano di una protezione assoluta sul suo territorio e non sono menzionate negli allegati I e II.

Articolo 12

Le Parti contraenti possono prendere, per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, provvedimenti più severi di quelli previsti nella pre­sente Convenzione.

Capitolo VI – Comitato permanente

Articolo 13

1. Ai fini della presente Convenzione è costituito un Comitato permanente.

2. Ogni Parte contraente può farsi rappresentare nel Comitato permanente da 1 o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.

3. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, se non è Parte contraente della Con­venzione, può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore.

Il Comitato permanente può, all’unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e non Parte contraente della Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una sua riunione.

Qualsiasi organismo o istituzione tecnicamente qualificato nel campo della prote­zione, della conservazione o della gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi e appartenente ad una delle categorie seguenti:

a. organismi o istituzioni internazionali, governative o no, o organismi o istitu­zioni nazionali governative;

b. organismi o istituzioni nazionali non governative, riconosciute a tal fine dallo Stato di sede,

possono informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, tre mesi innanzi la riunione del Comitato, della loro intenzione di farsi rappresentare da osservatori. Quest’ultimi sono ammessi alla riunione salvo che, almeno un mese prima, un terzo delle Parti contraenti abbia comunicato la loro opposizione al Segretario Generale.

4. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La prima volta si riunirà entro un anno a contare dall’entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni e, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.

5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.

6. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio regolamento interno.

Articolo 14

1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l’applicazione della presente Con­venzione. In particolare può:

– rivedere permanentemente le disposizioni della presente Convenzione, com­presi gli allegati, e esaminare le modificazioni che potessero essere necessa­rie;

– fare raccomandazioni alle Parti contraenti sui provvedimenti da prendere per l’attuazione della presente Convenzione;

– raccomandare i provvedimenti appropriati per assicurare l’informazione del pubblico sui lavori intrapresi nell’ambito della presente Convenzione;

– fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri circa l’opportunità di invitare Stati non membri del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Conven­zione;

– fare qualsiasi proposta intesa a migliorare l’efficacia della presente Conven­zione e vertente in particolare sulla conclusione, con Stati non Parti con­traenti della Convenzione, di accordi atti a rendere più efficace la conserva­zione di specie o di gruppi di specie.

2. Per l’adempimento della sua missione, il Comitato permanente può, di propria iniziativa, prevedere riunioni di gruppi peritali.

Articolo 15

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della Conven­zione.

Capitolo VII – Emendamenti

Articolo 16

1. Qualsiasi emendamento degli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, è comunicato al Segretario Gene­rale del Consiglio d’Europa e da questo trasmesso, almeno due mesi prima della ri­unione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 e ad ogni Stato invi­tato ad aderirvi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato dal Comitato permanente il quale:

a. per gli emendamenti degli articoli 1 a 12, sottopone il testo, accettato alla maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, all’accettazione delle Parti con­traenti;

b. per gli emendamenti degli articoli 13 a 24, sottomette il testo, accettato alla maggioranza dei tre quarti dei voti emessi, all’approvazione del Comitato dei Ministri. Il testo approvato è comunicato per accettazione alle Parti con­traenti.

3. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti contraenti hanno comunicato la loro accettazione al Segretario Generale.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2.a e 3 del presente articolo sono applicabili all’accettazione di nuovi allegati della presente convenzione.

Articolo 17

1. Qualsiasi emendamento degli allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, è comunicato al Segretario Gene­rale del Consiglio d’Europa e da questo trasmesso, almeno due mesi prima della ri­unione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 e ad ogni Stato invi­tato ad aderirvi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20.

2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato dal Comitato permanente, il quale può accettarlo alla mag­gioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo accettato è comunicato alle Parti contraenti.

3. Dopo tre mesi dalla sua accettazione da parte del Comitato permanente e salvo che un terzo delle Parti contraenti non abbia notificato obiezioni, qualsiasi emenda­mento entra in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno notificato obiezioni.

Capitolo VIII – Composizione delle controversie

Articolo 18

1. Il Comitato permanente facilita quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà sorta nell’esecuzione della Convenzione.

2. Qualsiasi controversia fra Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’appli­ca­zione della presente Convenzione, se non è composta sulla scorta delle di­sposizioni del paragrafo precedente o per via di negoziati tra le parti in causa e salvo che tali parti non convengano altrimenti è, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri ne designano un terzo. Se, riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, una parte non ha desi­gnato il suo arbitro entro tre mesi a contare dalla richiesta d’arbitrato, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo vi procede, a domanda dell’altra parte, entro un nuovo termine di tre mesi. La stessa procedura s’applica nel caso in cui i tre arbitri non possano mettersi d’accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla designazione dei due primi arbitri.

3. In caso di controversia tra due Parti contraenti, di cui una sia uno Stato membro della Comunità economica europea, essa stessa Parte contraente, l’altra Parte con­traente indirizza la richiesta d’arbitrato sia a questo Stato membro sia alla Comunità, che le comunicheranno congiuntamente, entro due mesi dopo il ricevimento della domanda, se lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità con­giuntamente, si costituiscono parte in causa. In mancanza di tale comunicazione nel termine suddetto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati una sola e stessa parte in causa per l’applicazione delle disposizioni inerenti alla costituzione e alla procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte in causa.

4. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti. Il lodo è definitivo e obbligatorio.

5. Ogni Parte in causa sopporta le spese dell’arbitro da lei designato e le Parti, in parti uguali, quelle del terzo arbitro, come anche le altre spese cagionate dall’ar­bi­trato.

Capitolo IX – Disposizioni finali

Articolo 19

1. La presente Convenzione è aperta sia alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e di quelli non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, sia alla firma della Comunità economica europea.

Fino all’entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma anche di qual­siasi altro Stato a tal fine invitato dal Comitato dei Ministri.

La Convenzione è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli stru­menti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno dato il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. La Convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario o della Co­munità economica europea, che esprimessero ulteriormente il loro consenso ad es­sere vincolati da essa, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Articolo 20

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può, consultate le Parti contraenti, invitare ad aderire alla Con­venzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio che, invitato a firmarla confor­memente alle disposizioni dell’articolo 19, non l’avrà ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 21

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ra­tificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui s’applica la presente Convenzione.

2. Qualsiasi Parte contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratifi­cazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiara­zione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazio­nali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, con notifica­zione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 22

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ra­tificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, formulare una o più riserve riguardo a certe specie enumerate negli allegati I a III e/o, per talune di queste specie indicate nella o nelle riserve, riguardo a certi mezzi o metodi di caccia e ad altre forme di sfruttamento menzionate nell’allegato IV. Non sono ammesse riserve di carattere generale.

2. Qualsiasi Parte contraente che estenda l’applicazione della presente Convenzione a un territorio designato nella dichiarazione prevista nel paragrafo 2 dell’articolo 21 può, per il territorio di cui si tratta, formulare una o più riserve conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Non è ammessa nessun’altra riserva.

4. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato una riserva in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 23

1. Ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento, disdire la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un pe­riodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segre­tario Generale.

Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi­glio d’Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea, ai fir­matari della presente Convenzione e a qualsiasi altra Parte contraente:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;

c. ogni data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 19 e 20;

d. qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 13;

e. qualsiasi rapporto allestito in applicazione delle disposizioni dell’articolo 15;

f. qualsiasi emendamento o nuovo allegato accettato conformemente agli arti­coli 16 e 17 e la data in cui questo emendamento o questo nuovo allegato entra in vigore;

g. ogni dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21;

h. ogni riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 22;

i. il ritiro di qualsiasi riserva effettuata in virtù delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 22;

j. qualsiasi notificazione fatta in virtù delle disposizioni dell’articolo 23 e la data in cui la disdetta avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la pre­sente Convenzione.

Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia cer­tificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato e alla Comunità economica europea firmatari, nonché a qualsiasi Stato invitato a firmare la presente Convenzione o ad aderirvi.