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Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie

Parigi, 14 dicembre 1959

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

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I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954;

Vista la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle Università, firmata a Parigi l’l1 dicembre 1953;

Vista la Convenzione europea sull’equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956;

Considerando che importa completare queste Convenzioni con disposizioni che pre­vedano il riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie conseguite al­l’estero,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

1. Per «università» si intendono:

a) le università, e

b) gli istituti considerati di livello universitario dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati e che hanno il diritto di conferire qualifiche a livello universitario;

2. Il termine «qualifica universitaria» indica ogni grado, diploma o certificato rila­sciato da una università situata sul territorio di una Parte contraente, e che pone fine ad un periodo di studi universitari;

3. Non sono considerati come qualifiche universitarie, ai sensi del capoverso b) del presente articolo, i gradi, diplomi o certificati a seguito di un esame parziale.

Articolo 2

1. Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, è effettuata una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che, sul loro territorio, l’autorità competente per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie sia:

(a) lo Stato;
(b) l’Università;
(c) lo Stato o l’Università, a seconda dei casi.

2. Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti qual è l’autorità competente nel suo territo­rio per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie.

Articolo 3

1. Le Parti contraenti di cui al capoverso (a) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della presente Convenzione concederanno il riconoscimento accademico alle qualifiche universitarie rilasciate da una università situata sul territorio di un’altra Parte con­traente.

2. Il riconoscimento accademico di una qualifica universitaria straniera consentirà al titolare:

(a) di proseguire studi universitari complementari e di presentarsi agli esami universitari, con la convalida di tali studi al fine di essere ammesso a prepa­rare la qualifica o grado superiore, compresa la libera docenza, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai cittadini della Parte contraente qualora l’ammissione a questi studi ed esami dipenda dal possesso di una qualifica universitaria nazionale avente la stessa natura;

(b) di portare un titolo accademico conferito da una università straniera preci­sando la sua origine.

Articolo 4

Per quanto riguarda il capoverso (a) del paragrafo 2 dell’articolo 3 della presente Convenzione ciascuna Parte contraente potrà:

(a) qualora il regolamento degli esami richiesti per una qualifica universitaria straniera non comprenda determinate materie prescritte per la qualifica na­zionale corrispondente, non concedere il riconoscimento prima del conse­guimento di un esame supplementare in queste materie;

(b) imporre ai titolari di una qualifica universitaria straniera una prova nella sua lingua ufficiale oppure in una delle sue lingue ufficiali qualora i loro studi siano stati effettuati in un’altra lingua.

Articolo 5

Le Parti contraenti di cui al capoverso (b) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della pre­sente Convenzione trasmetteranno il testo della Convenzione alle autorità compe­tenti sul loro territorio, per i problemi di equipollenza delle qualifiche universitarie e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza ed ad attuare i principi enunciati agli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Le Parti contraenti di cui al capoverso (c) del paragrafo 1 dell’articolo 2 della pre­sente Convenzione attueranno le norme degli articoli 3 e 4 nei casi in cui l’equi­pollenza delle qualifiche universitarie sia di competenza dello Stato e le disposizioni dell’articolo 5 nei casi in cui lo Stato non sia l’autorità competente in materia.

Articolo 7

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa può ogni tanto, invitare le Parti con­traenti a fornire una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti ed alle deci­sioni adottate in esecuzione delle norme della presente Convenzione.

Articolo 8

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà alle altre Parti contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di esse in attuazione degli articoli 2 e 7 della presente Convenzione e terrà il Comitato dei Ministri al corrente dell’avanzamento realizzato nell’attuazione della presente Convenzione.

Articolo 9

Nessuna norma della presente Convenzione dovrà essere considerata come su­scettibile:

(a) di pregiudicare norme più favorevoli relative al riconoscimento delle qualifi­che universitarie straniere eventualmente contenute in qualsiasi Convenzione di cui una delle Parti contraenti fosse già firmataria, ovvero di rendere meno auspicabile la successiva conclusione di tale Convenzione da parte di una delle Parti contraenti, ovvero

(b) di pregiudicare l’obbligo per ogni persona di sottoporsi alle leggi ed ai re­golamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente per quanto riguarda l’ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Articolo 10

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d’europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratifichi ulteriormente, la Convenzione entrerà in vi­gore un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica.

4. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire a quest’ultima. Ogni Stato che abbia ricevuto tale invito potrà fornire la propria ade­sione depositando il suo strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vi­gore un mese dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione.

5. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio nonché agli Stati aderenti il deposito di tutti gli strumenti di ratifica e di adesione.

Articolo 11

Ogni Parte contraente potrà all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in ogni altro momento successivo, dichiarare, per mezzo di no­tifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che la presente Con­venzione si applicherà a tutti, oppure a parte, dei territori di cui cura le relazioni in­ternazionali.

Articolo 12

1. Allo scadere di un termine di cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione potrà in ogni tempo essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti. Tale denuncia avverrà per via di notifica indirizzata al Segretario Gene­rale del Consiglio d’Europa il quale ne avviserà le altre Parti contraenti.

2. Questa denuncia avrà effetto per la Parte contraente interessata sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

In fede di che, i sottoscritti a tali fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Go­verni, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 14 dicembre 1959, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata con­forme a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.